23 marzo 2022

Il processo di revisione legale nelle società di grandi dimensioni

Autore: Gianluca Ponzo
Nell’attuale momento storico di incertezza dovuto alla pandemia, la certificazione dei bilanci d’esercizio e consolidato, a cura di un revisore indipendente, assume ancora più rilevanza vista anche l’entrata in vigore delle nuove linee guida EBA LOM1. Un bilancio corredato di una relazione di revisione emessa ai sensi del Decreto Legislativo 39/2010 accresce, infatti, la fiducia degli utilizzatori del bilancio (ISA ITALIA 200 paragrafo 3) in quanto i processi decisionali dei diversi stakeholders si basano su informazioni attendibili, accurate e complete, oltre che certificate.

Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio gli obiettivi generali (ISA ITALIA 200, paragrafo 11) sono:
  • acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. In tal modo il revisore può esprimere un giudizio in merito al fatto che il bilancio è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
  • emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore.
Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Un giudizio positivo sul bilancio equivale dunque ad affermare che il revisore, applicando correttamente i principi di revisione internazionali (ISA Italia), ha raggiunto un elevato di livello di sicurezza in merito al fatto che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non intenzionali e che, pertanto, è comunque possibile che un errore significativo possa non essere stato individuato. Il revisore dovrà dunque acquisire elementi probativi sufficienti in considerazione della significatività calcolata, degli errori riscontrati e non corretti ed alle valutazioni sulla conformità alle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

Nel processo di revisione legale di società di grandi dimensioni risulta essere focale concentrarsi su:
  • l’individuazione delle aree a rischio residuo di revisione (c.d. risk approach), ai sensi dell’ISA Italia 315;
  • la pianificazione delle attività che, secondo quanto disciplinato dall’ISA Italia 300, non rappresenta una fase separata della revisione ma, al contrario, un processo continuativo e iterativo che spesso inizia poco dopo - o in coincidenza con - la conclusione della precedente revisione e prosegue sino alla conclusione dell’incarico di revisione in corso. La pianificazione implica tuttavia la considerazione della tempistica di talune attività e procedure di revisione che è necessario completare prima di iniziare a svolgere le procedure di revisione conseguenti;
  • la composizione del team di revisione integrato, ove necessario, da esperti ai sensi dell’ISA Italia 620;
  • le procedure di analisi comparativa, ai sensi dall’ISA Italia 520, basate, in particolare, sul confronto tra dati storici e attesi (budget), eventualmente tenendo in considerazione le specificità del settore di riferimento (o dei principali competitors);
  • la corretta effettuazione delle procedure di revisione ed in particolare delle procedure di conformità sui cicli aziendali (al fine di ridurre il c.d. rischio di controllo) e delle procedure di validità sulle principali poste che caratterizzano il bilancio della società target, ai sensi dell’ISA Italia 500, 501, 505 e 540;
  • la modalità di selezione delle procedure e voci da testare con particolare attenzione alla modalità di campionamento, ai sensi dall’ISA Italia 530.
Si ricorda, infine, che durante tutto il processo il revisore deve verificare il possesso dei principi etici e di indipendenza, secondo quanto disciplinato all’articolo 10 del Decreto Legislativo 39/2010.

Inoltre, si ricorda che maggiore è la dimensione della società, maggiore è la necessità di utilizzare un adeguato scetticismo professionale, procedure e tecniche di revisione adeguate.
[1]Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato i nuovi “Orientamenti sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e finanziari devono considerare nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti d’affari e alle operazioni occasionali” in applicazione dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (EBA/GL/2021/02 cc.dd. “‘The ML/TF Risk Factors Guidelines’)
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