Il bilancio certificato consiste nell’espressione di un giudizio professionale emesso dal
Revisore Legale. Tale giudizio viene raggiunto dopo una attenta ed accurata revisione legale dei conti svolta secondo gli statuiti principi di revisione nonché sulla base dell’attendibilità del bilancio stesso che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico d’esercizio della società sottoposta a revisione legale.
In pratica lo strumento operativo, che consente al
Revisore Legale di esprimere il proprio giudizio sull’attendibilità del bilancio, è la revisione legale dei conti ovvero un procedimento finalizzato ad accertare la conformità del bilancio alla normativa di riferimento.
Al fine di accertare l’attendibilità dei dati desunti dalla contabilità aziendale vengono svolte diverse attività di verifica che si sviluppano attraverso varie fasi e che costituiscono le basi per verificare il flusso dei dati utilizzati per la formazione e la redazione del bilancio di esercizio. Tali procedure danno anche la possibilità di verificare ed accertare la ragionevolezza e l’attendibilità degli elementi oggetto di stima che concorrono alla formazione dello stesso bilancio.
La certificazione del bilancio è l’atto conclusivo di un articolato ed accurato processo revisionale che va ad attestare, mediante l’espressione di un parere, l’attendibilità del bilancio d’esercizio.
In passato tale certificazione poteva essere emessa anche dal
collegio sindacale infatti, ai sensi dell’art. 2409 Codice Civile, lo stesso, aveva la funzione di controllo contabile oltre quelle dell’amministrazione della società e di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. Il collegio sindacale era anche tenuto ad accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e la corretta tenuta libri obbligatori.
Con l’entrata in vigore del
D.Lgs. 39/2010, la predetta disposizione è stata modificata prevedendo uno spostamento delle competenze, in materia di controllo contabile, dal collegio sindacale ad un nuovo professionista, il
Revisore Legale. È opportuno sottolineare che tale decreto ha chiarito definitivamente che la
revisione legale non è una funzione del dottore commercialista ma si tratta di una regolare ed
autonoma professione, distinguendo i due ruoli.
La predetta normativa contempla un’unica eccezione, quella delle società che non siano tenute al bilancio consolidato
(in tal caso l’art. 2409-bis c.c. lascia anche la possibilità di esercitare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, a condizione però che lo stesso collegio sia costituito da Revisori Legali iscritti nell’apposito registro).
In considerazione di tutto ciò torna utile ricordare che il
Revisore Legale, iscritto nel registro istituito presso il MEF, deve essere un Professionista dotato di molteplici conoscenze, sia disciplinari che tecniche, quali diritto tributario e societario, principi di economia, contabilità, diritto commerciale, revisione aziendale, diritto del lavoro, tecniche di governance, nonché esperto in sistemi informativi e nuove tecnologie in amministrazione aziendali.
Inoltre tale professione è vincolata all’osservazione di rigide regole e al rispetto di determinati principi che accompagnano l’espletamento delle attività di controllo fino al raggiungimento del risultato finale di revisione ovvero accertare che il bilancio non sia affetto da errori significativi e se sia nel suo complesso attendibile.