Normalmente si dice che ogni lavoro deve essere eseguito con la “
diligenza del buon padre di famiglia” e tante altre volte si sente parlare di “
diligenza professionale” (in genere se ne parla per i membri del collegio sindacale).
Oltre la “
diligenza del buon padre di famiglia e la diligenza professionale”, nell’espletamento dell’esercizio della professione di Revisore Legale viene richiesto che tale lavoro venga svolto sempre con un atteggiamento
costantemente dubitativo, ovvero con “
scetticismo professionale” (volendo usare la terminologia anglosassone “
Professional skepticism”).
Quest’ultimo, quale vero e proprio
“dovere” del Revisore Legale, è normato dalla legge ordinaria (
art. 9 commi da 2 a 4 del d.lgs. n.39 del 2010) che ne fornisce una puntuale definizione nonché dall’applicazione dei principi di revisione (
Isa 200 punto 15 - da A18 a A22).
Lo “
scetticismo professionale” non è altro che un atteggiamento caratterizzato da:
- un approccio sempre dubitativo;
- un costante monitoraggio di quei presupposti che, in qualche modo, potrebbero indicare potenziali inesattezze dovute ad errori e/o frodi;
- una valutazione critica della documentazione presa in considerazione.
Il Revisore Legale, durante lo svolgimento del proprio lavoro e per tutto il periodo di durata della revisione legale, eserciterà lo “
scetticismo professionale” in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti:
- l’equo valore;
- la riduzione di valore delle attività;
- gli accantonamenti;
- i flussi di cassa futuri;
- la capacità dell’impresa di continuare come un’entità in funzionamento.
A solo titolo esemplificativo, lo
“scetticismo professionale” deve incentrarsi prevalentemente su:
- gli elementi probativi acquisiti in contraddizione tra di loro;
- le informazioni che riguardano l’attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini che saranno utilizzate come elementi probativi;
- particolari situazioni che possono segnalare possibili frodi;
- circostanze che richiedono necessariamente ulteriori procedure di revisione rispetto a quelle richieste dai principi di revisione.
Qualora il Revisore Legale volesse, in qualche modo,
ridurre rischi e responsabilità sarà necessario:
- non trascurare circostanze inusuali;
- non generalizzare nel trarre le dovute conclusioni in base alle osservazioni effettuate nel corso della revisione;
- non utilizzare assunzioni inappropriate per determinare la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione e valutarne i risultati.
In caso di dubbi sull’attendibilità dei dati, delle informazioni e/o di eventuali indizi di possibili frodi, il Revisore Legale, in applicazione dei principi di revisione, deve necessariamente svolgere ulteriori indagini per determinare le modifiche e le integrazioni da apportare alle procedure di revisione al fine di risolvere la questione.
Il Revisore Legale certamente non dovrà ignorare l’esperienza passata riguardo l’onestà e l’integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governance dell’impresa. Tuttavia, pur nella piena convinzione che la direzione e i responsabili delle attività di governance siano onesti e integerrimi, non può esimersi dal mantenere il necessario “
scetticismo professionale”.
In conclusione è bene sottolineare come la
ratio della norma e dei principi di revisione sia quella di
garantire, quanto più possibile, la
terzietà del Revisore Legale rispetto alla società assoggettata a revisione (
cioè massima estraneità tra il soggetto che commissiona l’incarico di revisione ed il Revisore Legale).
In questo caso, la chiusura con una chiarificazione è d’obbligo: ritenere che il Revisore Legale sia uno
“scettico per professione” non è una battuta ma una realtà.