7 febbraio 2020

L'accantonamento a riserva legale nelle Srl e Srls

Autore: Alfonso Sica
Il Codice civile, al Libro V, titolo V, nel dettare le regole che le società devono osservare, dalla loro nascita alla loro estinzione, si occupa anche della destinazione dell'utile d'esercizio. L' articolo 2430, primo comma, prevede, infatti, un obbligo a carico degli amministratori di procedere all'accantonamento a riserva legale di una parte dell'utile netto conseguito. Analogo obbligo è previsto all'articolo 2463, quinto comma, per la società a responsabilità limitata con capitale inferiore ad euro 10.000 e per le società a responsabilità limitata semplificata, in applicazione dell'articolo 2463 bis, quinto comma “Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili”.

La funzione della riserva legale - L'obbligo imposto agli amministratori da parte del legislatore ha l'intento di preservare l'interezza del capitale sociale dalle eventuali perdite che si dovessero registrare nel corso degli esercizi sociali. Da qui l'esigenza del reintegro, nel caso di un suo utilizzo da qualunque causa determinato (ad es. copertura perdite o aumento di capitale). La riserva legale, in assenza di un suo utilizzo, esprime un incremento patrimoniale. Tale ultimo concetto riveste particolare importanza nell'occasione in cui, in presenza di perdite, si deve procedere alla verifica del superamento del limite del terzo del capitale sociale (artt. 2446 e 2447 del C.c).

L'entità dell'accantonamento - Per la srl con capitale sociale pari almeno al minimo legale, euro 10.000, l'articolo 2430 prevede che l'accantonamento annuale debba essere pari ad una somma corrispondente almeno alla ventesima parte dell'utile netto conseguito. L'obbligo permane fino al raggiungimento di un importo non inferiore al quinto del capitale sociale. Il secondo comma dello stesso articolo prevede, inoltre, che in caso di suo utilizzo da qualsiasi ragione determinato, la riserva così costituita, dovrà essere reintegrata con le stesse modalità previste al comma 1. Per la srl con capitale inferiore al minimo legale e per quella semplificata, l'articolo 2463, quinto comma, prevede che “La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari ad un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente articolo in caso di suo utilizzo”.

La determinazione dell'accantonamento - Premesso ciò, per la esatta determinazione della riserva legale, occorre fare alcune precisazioni distinguendo la società con capitale sociale uguale o superiore ad euro 10.000 (srl) da quella con capitale sociale inferiore ad euro 10.000 (srl e srls). Nel primo caso, procedendo all'accantonamento di un importo non inferiore al 5% degli utili netti conseguiti, viene rispettato il precetto imposto dall'articolo 2430, primo comma. Nel secondo caso, invece, l'obbligo dell'accantonamento a riserva è dettato dall'articolo 2463, quinto comma, che impone un accantonamento non inferiore al 20% degli utili netti conseguiti. In entrambi i casi il legislatore, fissando una soglia minima e non una soglia massima, concede la possibilità di procedere ad accantonamenti superiori rispetto a quelli minimi previsti.

La riserva legale nella srl con capitale sociale inferiore al minimo legale e nella srls- Si è detto che la riserva legale svolge la primaria funzione di preservare l'interezza del capitale sociale minimo, ritenuto idoneo dal legislatore per una srl, pari ad euro 10.000. In considerazione delle previsioni di cui all'articolo 2463, quarto comma, e 2463 bis, secondo comma numero 3, si deve ritenere che in tali fattispecie gli obblighi più stringenti imposti del legislatore sono dettati da una duplice preoccupazione:
  • ottenere nel più breve tempo possibile il raggiungimento della soglia minima del capitale, così come previsto all'articolo 2463, comma 2 punto 4, pari ad euro 10.000;
  • preservare l'interezza del capitale sociale minimo.

L'accantonamento a riserva in tali società è influenzato da alcune peculiarità che condizionano la scelta degli amministratori.
Infatti, fino a quando la somma del capitale sociale e della riserva legale accantonata non ha raggiunto un importo complessivo corrispondente al minimo legale, l'accantonamento a riserva dovrà essere effettuato in applicazione dell'articolo 2463, quinto comma. Successivamente al superamento della più volte citata soglia minima del capitale sociale, l'accantonamento proseguirà in applicazione del disposto di cui all'articolo 2430, primo comma. Tale ultima affermazione è suffragata dall'articolo 2478 bis, primo comma, che nel testo previgente alle modifiche intervenute ad opera del D.Lgs 18 agosto 2015 n 139, prevedeva un espresso richiamo all'articolo 2430. Il testo vigente dell'articolo 2478 bis, pur non richiamando più espressamente tale articolo, precisa che “Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro (...)”. Appare evidente che nella srl con capitale inferiore al minimo e nella srls vige una duplice modalità di accantonamento. Ai sensi dell'articolo 2463, quinto comma, fino al raggiungimento del capitale sociale minimo; ai sensi dell'articolo 2430, primo comma, successivamente al superamento di tale soglia. Tale modalità va rispettata anche nell'eventuale utilizzo della riserva per la copertura di perdite o per l'aumento del capitale al di sotto del minimo legale.

In pratica:
A)
  • Capitale sociale 5000
  • quota da accantonare 5000 - con le modalità di cui all'articolo 2463, quinto comma.

Al raggiungimento della somma di 10.000 (5.000+5.000) è stato osservato sia il disposto di cui all'articolo 2463, quinto comma, che il disposto di cui all'articolo 2430, primo comma. Infatti è stato raggiunto sia l'importo corrispondente al capitale minimo che l'accantonamento di un importo superiore alla quinta parte del capitale sociale pari a 1.000 (5.000/5=1.000).

B)
  • Capitale sociale 9.500
  • quota da accantonare 500 - con le modalità di cui all'articolo 2463, quinto comma.

Al raggiungimento della somma di 10.000 (9.500+500) è stato osservato il disposto di cui all'articolo 2463, quinto comma, ma non anche quello di cui all'articolo 2430, primo comma. Infatti, con l'accantonamento di 500 è stato raggiunto l'importo corrispondente al capitale minimo ma non anche l'accantonamento della quinta parte del capitale sociale che nel caso di specie risulta essere pari a 1.900 (9.500/5=1.900). Pertanto si dovrà procedere ad un ulteriore accantonamento, secondo le modalità di cui all'articolo 2430, primo comma, per un importo pari a 1.400 (1.900-500).

Conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni- L'omessa previsione dell'accantonamento a riserva legale rende nulla la delibera assembleare di approvazione del bilancio. Gli amministratori che procedono alla ripartizione di utili destinati a riserva legale, ai sensi dell'articolo 2627 C.c, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. Dalla lettera della norma si ritiene che l'amministratore soggiaccia alla pena prevista non solo qualora proceda palesemente alla distribuzione della riserva legale risultante dal bilancio, ma anche nell'ipotesi in cui si dovesse procedere alla distribuzione di una quota della riserva legale che, per errata applicazione delle norme, ha incrementato l'utile da distribuire (accantonamento insufficiente).
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