10 giugno 2020

L'adeguamento 2018 agli ISA e redazione del bilancio 2019

Autore: Alfonso Sica
Per le società obbligate al deposito del bilancio, sebbene i termini per la convocazione dell'assemblea siano stati prorogati ad opera dell'articolo 106 del D.L. 18/2020, c.d. decreto "Cura Italia”, convertito con modificazioni nella legge 24/04/2020, n. 27, si avvicina il periodo per la redazione del relativo progetto per l'annualità 2019. Infatti, il primo documento che si predispone è il progetto di bilancio che deve essere messo a disposizione dei soci. Antecedentemente a tale adempimento, si procede ad effettuare le prime verifiche e simulazioni per la quantificazione delle imposte dovute. Come noto, le imposte dovute sono calcolate sul reddito imponibile. Tale dato, per questi contribuenti, è il risultato che si ottiene apportando all'utile risultante dal conto economico, le variazioni in aumento ed in diminuzione in applicazione della normativa fiscale.

Gli ISA e il bilancio 2019 - Nell'anno 2019, anno di entrata in vigore degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, abbiamo assistito ad un notevole ritardo nella messa a disposizione dei relativi dati necessari per il calcolo. Ritardo che non ha consentito, a moltissime imprese, di procedere al deposito del bilancio con l'indicazione delle eventuali imposte da adeguamento. Tali eventuali imposte da adeguamento agli ISA, da imputare al conto economico del 2018, sono state imputate al conto economico del 2019 in occasione del pagamento delle imposte dovute per l'anno 2018 in quanto, quest'ultime, risultavano essere superiori alle imposte a suo tempo accantonate (imposte dell'esercizio senza eventuali ulteriori imposte da adeguamento). Tutto ciò ha determinato l'omessa imputazione di un costo fiscalmente indeducibile a conto economico, con conseguente riduzione delle imposte di competenza e l'assenza della relativa variazione fiscale aumentativa.

Le variazioni fiscali- Le variazioni fiscali sono la conseguenza dell'applicazione della normativa fiscale al reddito d'impresa determinato in base alle disposizioni ed ai criteri previsti dal Codice civile. In pratica, si tratta principalmente di rettifiche di valore o limiti alla deducibilità di importi imputati a conto economico. Le variazioni fiscali possono essere aumentative o diminutive. Sono aumentative quando incrementano il reddito d'impresa da assoggettare a tassazione; diminutive quando lo decrementano. Le variazioni aumentative più ricorrenti sono riferibili a costi fuori competenza ed alle imposte indeducibili. Queste ultime, i cui importi impattano negativamente nella determinazione del reddito d'impresa, in presenza di utili esigui, possono portare all'inversione del risultato d'esercizio. Valga in proposito il seguente esempio:
  • Utile d'esercizio risultante dal conto economico = 500
  • Variazione fiscale aumentativa = 3.000
  • Reddito imponibile = 3.500
  • Imposta Ires (3.500*24%) = 840
  • Perdita d'esercizio (500-840) = 340

Come è facilmente riscontrabile nell'esempio sopra riportato, le imposte calcolate, pari a 840,00, hanno trasformato l'utile d'esercizio pari a 500,00, in una perdita pari a 340,00. Tali variazioni, se effettuate nell'esercizio di competenza, rispondono ad un obbligo di legge; se effettuate, invece, in un esercizio diverso da quello di competenza, determinano conseguenze diverse sul fronte civilistico. Valga in proposito il seguente esempio:
Anno N:
  • Utile d'esercizio risultante dal conto economico = 500
  • Adeguamento agli ISA = 3.000
  • Reddito imponibile = 3.500
  • Imposta Ires calcolata (3.500*24%) = 840
  • imposta Ires imputata a C.E = 120
  • Risultato d'esercizio (500-120) = 380
  • Risultato corretto = -340

Anno N + 1:
  • Utile d'esercizio risultante dal conto economico = 500
  • Imputazione a C.E Adeguamento agli ISA anno 2018 = 3.000
  • Reddito imponibile = 3.500
  • Imposta Ires imputata a C.E (3.500*24%) = 840
  • Perdita d'esercizio (840-500) = 340
  • Risultato corretto (500-120 imposta corretta) = 380.

Dall'esempio sopra proposto, risulta un maggior utile nel primo esercizio ed una perdita nel secondo. Entrambi i valori risultano essere non corretti da un punto di vista civilistico. C'è da evidenziare, inoltre, che ricorrendone i presupposti, nell'anno N, sia stata occultata una perdita, rinviando all'esercizio successivo eventuali scelte o decisioni.

Possibili rimedi - Nel caso in cui al momento del deposito del progetto di bilancio non ci si trovi nella condizione di poter determinare una eventuale imposta da adeguamento agli ISA, potrebbe essere utile accantonare ad apposito fondo un importo stimato in via prudenziale, per evitare il verificarsi, o quantomeno limitare, tali inconvenienti. Tale fondo, in caso di non utilizzo, potrà essere utilizzato negli esercizi successivi.
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