In questi giorni la nostra mente ed il nostro cuore sono rapiti dalle scene dell’emergenza sanitaria che, in prima battuta, offuscano le questioni di carattere amministrativo, fiscale e legale: ma, speriamo presto, la vita riprenderà secondo i ritmi normali e la devastazione lasciata da questa epidemia dovrà essere, brutalmente, incasellata all’interno della corretta effettuazione degli adempimenti civili e fiscali.
Approvazione Bilanci 2019– Nella Gazzetta Ufficiale 62 del 9 marzo 2020, è stato pubblicato il DPCM, di pari data, con il quale vengono estese a tutto il territorio nazionale le limitazioni previste dal DPCM dell’8 marzo pubblicato, in pari data, nella Gazzetta Ufficiale n. 59.
Le limitazioni in esso previste sono caratterizzate da un importante impatto sulla mobilità quotidiana di tutti noi, limitazioni sicuramente più che giustificate, ma che hanno il riflesso indesiderato di rendere difficile l’espletamento delle attività amministrative che presuppongono la presenza fisica di più persone nel medesimo luogo, come ad esempio il personale amministrativo negli uffici delle aziende o degli studi professionali, gli amministratori, i sindaci, i revisori delle società, etc. .
Ne consegue che non è del tutto fuori luogo ipotizzare che entro la fine del mese corrente non saranno pronti i progetti di bilancio da sottoporre, nei termini di legge, tanto agli organi di controllo e ai revisori, affinché redigano le relative relazioni accompagnatorie, quanto alle assemblee dei soci per il loro esame e l’eventuale approvazione, ammesso, e purtroppo non concesso, che tali assemblee si possano tenere.
Gli artt. 2364 e 2478-bis, del Cod. Civ. prevedono l’ipotesi che l’assemblea chiamata ad esaminare il bilancio d’esercizio possa essere convocata nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro il prossimo 28 giugno: occorre, però, che tale facoltà sia prevista all’interno dello statuto sociale. Per la verità, è abbastanza raro che gli statuti non prevedano tale possibilità, in ogni caso un controllo è opportuno.
L’art. 2364, al secondo comma, recita che “L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione".
Se da un lato le “particolari esigenze” richiamate dalla norma attengono alla struttura e all’oggetto della società, la dottrina da tempo ha assunto una posizione più elastica, sostenendo che le “particolari esigenze” vanno valutate caso per caso: difficile pensare che l’attacco che stiamo subendo dal COVID-19 non si configuri come una “particolarissima esigenza” che giustifichi la dilazione nel termine di approvazione dei bilanci 2019.
Fatti successivi alla data di riferimento del bilancio – L’art. 2427, che si occupa del contenuto della nota integrativa, al punto 22-quater dispone che nel documento vengano evidenziati “la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”.
Anche l’OIC29 dedica i paragrafi che vanno dal numero 59 al numero 67 ai Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Ci preme riflettere insieme sulle tipologie di fatti (paragrafo 59): ve ne è una prima categoria che deve essere recepita nei valori di bilancio in quanto tali fatti sono già esistenti alla chiusura dell’esercizio, e non è il nostro caso; una seconda categoria non deve essere recepita nei valori di bilancio in quanto non già esistente alla data di chiusura dell’esercizio, ed è il nostro caso; ed una terza categoria che potrebbe incidere sulla continuità aziendale e, francamente, speriamo che non sia il nostro caso, anche se in alcune realtà non lo potremo escludere a priori, purtroppo.
Limitandoci a ragionare della seconda tipologia di “fatti successivi”, il paragrafo 61 dell’OIC29 ci dice che gli effetti del COVID-19 “non devono essere rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio, tuttavia, se rilevanti, sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere opportune decisioni.” Penso che ciascuno di noi non possa non ritrovarsi nelle parole sopra espresse.
Riflessioni finali –Come spesso accade, sembra “piovere sul bagnato”. Come detto nell’esordio di questo contributo, in primis deve esserci l’emergenza sanitaria, ma terminata (speriamo presto) l’emergenza si passerà alla conta dei danni.
Molti saranno gli operatori economici che subiranno gli effetti, talvolta devastanti, di questo tsunami.
Molti bilanci andranno assestati con tutte le cautele del caso, in un contesto che non potrà essere certo quello dell’emergenza che stiamo vivendo quotidianamente in questi giorni, specie in alcune zone particolarmente colpite del nostro Paese.
Il maggior termine di 180 giorni sarà il minimo di cui avremo bisogno: in realtà abbiamo già oggi la necessità di provvedimenti legislativi straordinari, come straordinaria è l’esperienza che stiamo vivendo, provvedimenti che aiutino le persone, le aziende e le comunità a recuperare una parvenza di normalità che, ad oggi, ancora non riusciamo a vedere.