Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha subito una profonda rivisitazione ad opera del d
ecreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147. Esso si concentra, innanzitutto, sulla nozione di crisi contenuta nell'
art. 2 del D.lgs. n. 14/2019, esposta in modo più preciso mediante l’utilizzo di definizioni economico-aziendalistiche. Nella nuova versione si è assistito al totale abbandono della precedente definizione, che individuava la crisi in uno stato di difficoltà economico-finanziaria dell'impresa. Alla luce della novella legislativa, infatti, il concetto di crisi viene identificato come uno squilibrio economico – finanziario da cui potrebbe derivare la probabile insolvenza del debitore. Tale situazione di instabilità finanziaria, viene misurata con appositi indicatori evidenzianti la non sostenibilità dei debiti per i 6 mesi successivi e l'assenza di prospettiva di continuità. L’intervento dianzi menzionato ha interessato anche l’
art. 15 del D.lgs. 14/2019, titolato
“Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati”. Il testo ante modifiche prevedeva che l’importo fosse rilevante ai fini della segnalazione qualora
“(…) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro (…) ”.
La norma correttiva, intervenendo sul comma 2), lettera a), ne sostituisce completamente il testo. Il nuovo comma dispone che l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di segnalare al debitore non solo il superamento dell’esposizione debitoria per un importo rilevante, ma anche la segnalazione che effettuerà all'OCRI qualora, entro 90 giorni dalla ricezione dell'avviso, non provveda a regolarizzare la situazione ovvero a presentare istanza di composizione assistita o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Il decreto correttivo, diversamente dalla norma originaria che aveva sollevato non poche perplessità attuative, ha significativamente modificato le soglie che impongono all'Agenzia delle Entrate di effettuare la segnalazione attraverso una puntuale quantificazione della soglia debitoria ritenuta rilevante. Per ovvi motivi di opportunità, la rilevanza del debito iva è stata riferita al volume d’affari dell’anno precedente. Questa impostazione appare sicuramente più condivisibile anche (e soprattutto) in funzione della cristallizzazione del dato da valutare, diversamente da quanto avveniva nella formulazione precedente, il cui riferimento mobile rendeva meno agevole l’applicazione delle regole disciplinanti la quantificazione del debito. Con la nuova norma, l'esposizione debitoria è infatti considerata di importo rilevante
“(…) per l’Agenzia delle entrate, quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21 -bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente è superiore ad euro 10.000.000 (…)”.
Il nuovo testo ha, altresì, fissato un termine entro il quale il debitore dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco. Esso coincide con lo scadere del sessantesimo giorno, decorrente dalla data della comunicazione di irregolarità ex
art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Anche se appare superfluo, si ritiene opportuno precisare che la data di lettura della comunicazione non assume alcun rilievo ai fini del computo dei giorni utili per procedere alla definizione, decorrendo il termine dalla data di messa a disposizione della comunicazione. Quest’ultimo deve ritenersi tassativo per l’Agenzia delle Entrate, considerato che lo stesso coincide con quello entro il quale deve trasmettere l'avviso al debitore. La decorrenza di tale disposizione, a seguito del differimento dell’entrata in vigore operata dall’a
rticolo 4 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, è fissata al 1° settembre 2021.