Ogni anno in occasione del periodo di approvazione dei bilanci dell’anno precedente si può presentare l’obbligo della certificazione dei costi di ricerca e sviluppo. Infatti, il presente documento viene preso in esame dai componenti del collegio sindacale e dal sindaco unico di S.r.l. incaricati alla revisione legale, o del revisore legale indipendente a seguito di uno specifico mandato rilasciato dagli amministratori e in forza dei dati che gli stessi hanno indicato nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa.
Per le imprese senza revisore legale, è sempre necessario conferire incarico a un revisore esterno per ottenere la certificazione dei costi di ricerca e sviluppo.
Fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, se la società era interessata a ottenere il credito d’imposta dei costi di ricerca e sviluppo doveva sempre indicare i dati nel bilancio, nella relazione sulla gestione e/o nella nota integrativa.
In presenza del revisore della società (sindaco o revisore unico) (collegio sindacale incaricato alla revisione legale) non era necessario nessun obbligo aggiuntivo, poiché la relazione di revisione sul bilancio comprendeva anche le verifiche sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo.
Con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, invece, il legislatore ha stabilito, da un lato, che sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate) e, dall’altro, che l’adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.
In presenza di collegio sindacale incaricato alla revisione, sarà cura del presidente, dopo avere espletato gli adempimenti come revisore (insieme agli altri sindaci effettivi) incaricati alla revisione, rilasciare la certificazione dei costi di ricerca e sviluppo. In questo caso si ritiene corretta una riunione collegiale, che sarà verbalizzata relativamente agli adempimenti oggetto di certificazione. Quindi la certificazione verrà rilasciata esclusivamente con la sottoscrizione del Presidente del Collegio Sindacale.
Un caso particolare può avvenire in presenza di un collegio sindacale senza incarico alla revisione e con la presenza di un revisore unico indipendente. In questo caso la certificazione deve essere rilasciata obbligatoriamente dal revisore unico indipendente. Non è corretto che la certificazione sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale (ancorché soggetto iscritto obbligatoriamente al MEF) poiché l’azienda, per scelta, ha nominato un revisore legale indipendente.
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