Con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, il curatore provvede ad espletare una serie di adempimenti ritenuti essenziali dalle norme che regolano tale procedura concorsuale. Essi hanno lo scopo di rendere edotto il curatore sui beni appartenenti al debitore, al fine di consentirgli, attraverso una immediata ricognizione degli stessi, la loro inventariazione. Allo scopo di preservare l’integrità dei beni del debitore, qualora non fosse possibile procedere immediatamente all’assolvimento dell’obbligo di redazione dell’inventario, il curatore provvederà all’apposizione dei sigilli presso la sede principale dell’impresa. Tale eventuale attività della fase di ricognizione precede la redazione dell’inventario. Successivamente alla redazione dello stesso il curatore prenderà in consegna tutti i beni, le scritture contabili ed il danaro, fatta eccezione peri beni detenuti da terzi e quelli di proprietà di terzi rinvenuti nella sede principale dell’impresa. Con la loro presa in carico, il curatore ne avrà anche l’amministrazione.
Gli adempimenti del curatore- Come dianzi accennato, con l’apertura della liquidazione il curatore dovrà procedere:
- alla ricognizione dei beni presenti nella sede principale dell’impresa;
- all’inventariazione dei beni appartenenti al debitore;
- alla predisposizione di un verbale contenente l’elenco di tutti beni;
- all’inoltro della richiesta al Giudice Delegato di vendita dei beni deperibili;
- alla raccolta delle dichiarazioni rese dalle persone rinvenute presso la sede dell’impresa;
- all’apposizione dei sigilli qualora lo ritenga necessario.
L’apposizione dei sigilli- Al verificarsi dell’impossibilità di procedere alle operazioni sopra descritte, il curatore ha la facoltà di apporre i sigilli per la tutela dei beni del debitore. Essi, se opportuno, vengono apposti direttamente dal curatore. Infatti, l’articolo 193, al primo comma, del CCI (D.Lgs. n. 14/2019), indica tale attività non delegabile. Qualora i beni o le cose di proprietà del debitore si trovino in più luoghi e non risulti agevole l’immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore a servirsi di uno o più coadiutori. Il curatore, così come previsto all’articolo 193, secondo comma, del CCI, qualora sia non agevole l’apposizione dei sigilli, può chiedere l’assistenza della forza pubblica.
La redazione dell’inventario - Come previsto all’articolo 195 del CCI, il curatore procede alla redazione dell’inventario previa rimozione dei sigilli, se precedentemente apposti, e previo avviso del debitore e del comitato dei creditori (se nominato) che hanno il diritto di essere presenti a tali operazioni. Assolte le prescritte formalità il curatore procede all’inventariazione dei beni presenti nella sede principale dell’impresa. Le operazioni d’inventariazione dei beni devono svolgersi con la massima celerità e, se del caso, il curatore può nominare un estimatore. Pertanto, il curatore procederà ad inventariare:
- i beni immobili;
- i beni mobili registrati;
- i beni detenuti da terzi sui quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore;
- i beni appartenenti a terzi.
Si evidenzia che per quanto attiene all’inventariazione dei beni appartenenti a terzi, gli stessi possono essere esclusi dall’inventario o restituiti ai legittimi proprietari a seguito di disposizione del giudice delegato qualora, su istanza di parte, i terzi vantino un diritto reale o personale sugli stessi facilmente ed immediatamente riconoscibile.
La chiusura dell’inventario - Completate le operazioni di inventariazione, il curatore, prima di procedere alla chiusura dell’inventario, ai sensi dell’articolo 195, comma terzo, del CCI, invita il debitore o l’amministratore, se trattasi di società, e rendere dichiarazione circa la conoscenza dell’esistenza di altri beni da includere nell’inventario, ammonendolo delle sanzioni previste dall’articolo 327 del CCI in caso di falsa od omessa dichiarazione. Esso, infatti, prevede che «
E’ punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l’imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dai casi preveduti all’articolo 322, nell’elenco nominativo dei suoi creditori denuncia crediti inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri crediti da comprendere nell’inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.
Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno».
L’ultimazione delle operazioni di inventariazione consiste nella redazione del verbale delle operazioni compiute in doppio originale di cui uno deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale.
Custodia- Così come statuito dall’articolo 197, comma 1, del CCI, nella fase di svolgimento della procedura inventariale, il curatore individua i beni oggetto d’inventario, li prende in consegna e ne diviene custode.
In pratica, come dianzi detto, il curatore prende in consegna:
- il danaro;
- i crediti rappresentati da titoli;
- i beni del debitore;
- le scritture contabili;
- gli altri documenti.
Non vengono presi in consegna dal curatore i beni di cui all’articolo 196, secondo comma, del CCI, rinvenuti presso la sede principale dell’impresa:
«(…) Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore».
Amministrazione- Il curatore, in aggiunta alla custodia dei beni del debitore, ha anche l’amministrazione del patrimonio incluso nella liquidazione giudiziale. Se il debitore è un soggetto con personalità giuridica o un ente, il curatore assume l’incarico di amministrare anche eventuali patrimoni destinati. Di norma il curatore, oltre alla stipula di apposita polizza assicurativa sui beni detenuti in custodia, provvede anche alla nomina di un ulteriore custode per quei beni acquisiti alla liquidazione giudiziale ma ubicati in luoghi molto distanti dalla sede principale.
Altri adempimenti del curatore - In aggiunta a quelli summenzionati, il curatore è onerato dei seguenti ulteriori adempimenti:
- pubblicità per i beni immobili (trascrizione di un estratto della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale con notifica all’Agenzia delle Entrate);
- pubblicità per i beni mobili (trascrizione di un estratto della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale con notifica al PRA);
- pubblicità per gli altri beni mobili registrati (trascrizione di un estratto della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale con notifica ai rispettivi uffici preposti);
- redazione dell’elenco dei creditori;
- redazione dell’ultimo bilancio d’esercizio se non predisposto dal debitore;
- predisposizione del fascicolo informatico.