27 ottobre 2021

La lettera di attestazione

Autore: Daniele Sirianni e Alfonso Falace
La lettera di attestazione è formata da una serie di notizie e documenti provenienti dai vertici della società, di cui il revisore legale chiede il rilascio in merito a profili, condizioni ed eventi riguardanti la vita della società.

A delineare la nozione di “attestazione” è l’ISA 580 che la descrive come una dichiarazione scritta, fornita al revisore legale, volta a confermare degli aspetti ed elementi probativi e definisce la nozione di “direzione” come l’organo di governo aziendale.

Gli “elementi probativi” si identificano in informazioni che il revisore legale utilizza per giungere alle proprie conclusioni su cui basare il giudizio sul bilancio.

Qualora il revisore legale non fosse stato in grado di acquisire sufficienti e appropriati elementi probativi su alcuni aspetti che potrebbero avere effetti significativi sul bilancio (tali elementi devono comunque essere sempre disponibili) si è in presenza di una limitazione al procedimento di revisione legale, anche se la direzione ha rilasciato una specifica attestazione su tali aspetti.

Tuttavia, in alcuni casi, la lettera di attestazione rilasciata dalla direzione può rappresentare l’unico elemento probativo di cui il revisore legale possa ragionevolmente disporre. Ad esempio, nel caso in cui la classificazione dipenda da una politica societaria come la dismissione programmata di cespiti, l’attestazione rimane l’unico elemento probativo reperibile, senza che l’assenza di altri elementi costituisca necessariamente una limitazione.

Qualora invece la lettera di attestazione sia in palese contrasto con gli elementi probativi raccolti, il revisore legale dovrà svolgere tutti gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni e, se necessario, dovrà riesaminare l’attendibilità delle altre attestazioni rilasciate dalla direzione aziendale.

Ciò detto è anche opportuno sottolineare che le attestazioni possono dividersi in due categorie:
  1. facoltative parziali, richieste durante i controlli effettuati, sul bilancio, nell’arco dell’esercizio e
  2. obbligatorie globali, quelle richieste alla fine del ciclo dei controlli sul bilancio.

Il contenuto della prima categoria può essere vario mentre quello della seconda (imposto dall’ISA 580, cd. “lettera di attestazione”) riunisce gli aspetti essenziali del rapporto tra società e revisore legale, in quanto la governance è chiamata a dichiarare (assumendosi le proprie responsabilità) il proprio ruolo nella redazione finale del bilancio, la trasmissione di tutte le informazioni al revisore legale e la completezza delle informazioni contabilità.

Il revisore legale ha il dovere con diligenza professionale di ottenere la lettera di attestazione, diversamente verrebbe meno all’obbligo previsto dall’ISA 580.

È di fondamentale importanza la coincidenza della data della lettera di attestazione con la data della relazione sul bilancio. Una eventuale data antecedente, sulla lettera di attestazione, rispetto alla data di emissione della relazione, lascia scoperti, cioè privi di garanzia, i giorni che intercorrono tra l’emissione dei due documenti. Mentre la lettera di attestazione con data successiva alla data della relazione lascia, invece, trasparire che il revisore legale, al momento della stessa emissione, non aveva alcuna attestazione scritta.

Va anche detto che il contenuto della lettera di attestazione non protegge il revisore legale che non è stato in grado di scoprire se le affermazioni sono vere, false od omissive. Infatti, il revisore legale deve sempre e comunque documentare le attestazioni della direzione nelle proprie carte di lavoro.

In sostanza, il revisore legale dovrà effettuare tutta una serie di controlli che possano supportare le attestazioni che non sono un esimente alla propria responsabilità ma saranno solo una prova di quanto la governance aziendale ha comunicato.

L’eventuale rifiuto da parte della direzione aziendale al rilascio della lettera di attestazione scritta, ritenuta necessaria per il revisore legale, costituirà una limitazione al procedimento di revisione.

In tale caso il revisore legale esprimerà un giudizio con rilievi o dichiarerà l’impossibilità di esprimere il proprio giudizio.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy