Sulla scorta di quanto previsto dal principio ISA 580 (attestazioni scritte) il revisore legale dovrà acquisire, dalla direzione aziendale, una serie di documenti provenienti dai vertici della società con determinate specifiche in merito a profili, eventi e condizioni che riguardano la vita aziendale. In realtà una attestazione scritta che dovrà confermare che la governance aziendale, ha adempiuto alle proprie responsabilità per la redazione del bilancio e per la completezza delle informazioni fornite al revisore legale.
Vi è anche da dire che, in alcuni casi, la lettera di attestazione rilasciata dalla direzione può rappresentare l’unico elemento probativo di cui il revisore legale possa ragionevolmente disporre. Un esempio potrebbe essere rappresentato da un caso in cui la classificazione dipenda da una politica societaria come la dismissione programmata di cespiti. In questo caso, infatti, l’attestazione sarebbe l’unico elemento probativo reperibile, senza che l’assenza di altri elementi possa costituire necessariamente una limitazione.
Qualora invece l’attestazione si trovasse in netto contrasto con gli elementi probativi raccolti durante il lavoro di revisione, bisognerebbe svolgere tutti gli opportuni accertamenti e, se necessario riesaminare l’attendibilità di tutte le attestazioni rilasciate dalla direzione.
È opportuno chiarire che le attestazioni si dividono in: facoltative parziali e obbligatorie globali, le prime vengono normalmente richieste durante il ciclo annuale di controllo sul bilancio, mentre le seconde alla fine del ciclo di controlli sul bilancio e prima di emettere la propria relazione (di norma stesso giorno).
Inoltre, va anche detto che quelle facoltative possono avere contenuto di varia natura, a seconda delle necessità di informazioni che il revisore legale ritiene utili, mentre quelle obbligatorie, imposte come già detto dall’ISA 580, devono contenere tutte le necessarie attestazioni riguardo quanto svolto dall’organo di governo per giungere alla redazione finale del bilancio di esercizio e la trasmissione di tutte le informazioni necessarie al revisore legale.
Per il revisore legale l’ottenimento della lettera di attestazione è un dovere di diligenza professionale, in quanto diversamente verrebbe meno ad un obbligo previsto dai principi di revisione. Poi è anche importante che il revisore legale si faccia rilasciare il predetto documento poche ore prima del rilascio della propria relazione, in quanto una lettera di attestazione con data antecedente la data di emissione della relazione lascia scoperti, cioè privi di garanzia, i giorni che intercorrono tra l’emissione dei due documenti. Una lettera di attestazione con data successiva alla data della relazione lascerebbe invece intendere che il revisore legale, al momento dell’emissione della propria relazione, non aveva alcuna attestazione scritta.
Si ritiene sottolineare che il contenuto del predetto documento comunque non protegge il revisore legale che non è in grado di scoprire se le affermazioni sono vere, false od omissive.
Infatti, il revisore legale deve in ogni caso documentare le attestazioni della direzione all’interno delle proprie carte di lavoro, allegando quelle ottenute per iscritto e riassumendo il contenuto di quelle ottenute verbalmente nel corso di incontri e/o riunioni con la direzione e con la governance aziendale.
Il revisore legale dovrà quindi premunirsi di effettuare una serie di controlli che possano essere di supporto alle attestazioni che non sono un esimente alla propria responsabilità ma si tratta solo di una prova di quanto la governance aziendale ha comunicato.
L’eventuale rifiuto da parte della direzione aziendale di rilasciare la lettera di attestazione costituirebbe una limitazione al procedimento di revisione legale e di conseguenza il revisore legale esprimerebbe un giudizio con rilievi o addirittura potrebbe essere impossibilitato di esprimere il giudizio.
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