14 ottobre 2020

La responsabilità amministrativa del revisore degli enti locali per danno erariale

Autore: Alfonso Sica
I soggetti sottoposti al controllo da parte della Corte dei Conti, in materia di contabilità pubblica, assumono una responsabilità per gli atti che compiono. Essa è di natura personale ed è circoscritta ai soli fatti, atti ed omissioni commessi con dolo o con colpa grave. Non sono oggetto di censura le scelte operate nell’ambito della discrezionalità per l’incarico ricoperto. Il revisore nell’espletamento delle sue funzioni, è un pubblico ufficiale con le conseguenti responsabilità. Qualora durante l’incarico dovesse, con i suoi comportamenti, porre in essere delle irregolarità, le stesse verrebbero considerate come reati contro la pubblica amministrazione. La valutazione, nel merito, delle irregolarità commesse e dei danni arrecati, anche quale immagine pubblica dell’ente, è demandata alla Corte dei Conti. In caso di responsabilità accertata, i trasgressori saranno passibili di risarcimento del danno

La fattispecie - Il danno erariale si manifesta tutte le volte che si accerta un evento negativo economico o patrimoniale, nonché, un qualunque pregiudizio a danno dell’ente reso possibile a seguito di comportamenti sia omissivi che commissivi. Il danno patito dall’ente, a sua volta, può essere diretto o indiretto. E’ diretto nell’ipotesi in cui si verifica la perdita o la sottrazione di un bene; è indiretto, invece, nel caso in cui l’ente sia chiamato a risarcire un danno causato a terzi da parte di persone alle sue dipendenze.

I presupposti del danno erariale - Il danno erariale può derivare, inoltre, da responsabilità ammnistrativa o contabile. Si ha responsabilità amministrativa, di fatto, qualora derivi da comportamenti colposi dell’agente, legati all’inosservanza degli obblighi relativi all’assolvimento dell’incarico. Essa risulterà provata tutte le volte che il danno economico cagionato all’ente si sia reso possibile a seguito del comportamento assunto. La responsabilità contabile, tipica del danno erariale, si manifesta ogni qualvolta che i soggetti, all’uopo incaricati, nel maneggiare danaro o altri beni fungibili di proprietà dell’ente, li perdano o se ne approprino. Il risultato di tali eventi è l’aver arrecato all’ente un danno di natura patrimoniale. Le figure che di norma, all’interno dell’ente, sono potenzialmente esposte a tale casistica, sono il tesoriere, l’economo o l’addetto alla gestione delle risorse finanziarie.

Gli elementi essenziali di danno erariale - Il danno arrecato all’ente, sia derivante da responsabilità ammnistrativa che contabile, ha degli elementi costitutivi identici. In linea di principio possono enuclearsi:
  • nesso di causalità tra la funzione ricoperta ed il danno arrecato;
  • comportamento irresponsabile che assurge a colpa grave;
  • evento dannoso provocato.

Per poter essere coinvolti in una potenziale vicenda di danno erariale, l’agente, come dianzi detto, dovrà assumere comportamenti che forniscano prova tangibile del nesso di causalità esistente tra la condotta e l’evento verificatosi. Tra le tante scelte su cui l’organo di controllo è chiamato ad esprimere il proprio parere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si offre un elenco di taluni eventi al cui verificarsi ci si può trovare in una situazione portatrice di potenziale danno erariale, imputabile al riconoscimento di debiti fuori bilancio:
  • per una sentenza i cui termini di opposizione siano scaduti;
  • per una procedura di esproprio d’urgenza i cui requisiti si siano dimostrati successivamente non presenti;
  • per l’acquisizione di beni o servizi in violazione dell’inosservanza delle norme relative agli impegni di spesa;
  • per il dissesto finanziario;
  • per l’indebitamento in assenza del rispetto delle norme previste;
  • per l’inventario dei beni dell’ente non aggiornato;
  • per variazioni di poste di bilancio;
  • per stralcio di residui attivi dal bilancio;
  • per ogni altra attività posta in essere in violazione delle norme previste dal TUEL.

La denunzia alla Corte dei Conti - Affinché si possa procedere ad inoltrare denunzia alla Corte dei Conti, è necessario che si sia verificato un danno. La normativa prescrive l’obbligatorietà della denuncia di soli fatti “che diano luogo a responsabilità”. Il presupposto affinché sorga l’obbligo è che si sia verificato un fatto dannoso per le casse pubbliche. Ciò sta a significare che il danno non dovrà essere ritenuto potenziale ma già avvenuto. Rispondono di danno erariale coloro che, con l’assunzione di un comportamento omissivo o tardivo, abbiano determinato la prescrizione del diritto al relativo risarcimento da parte dell’ente. Di fatto, una volta accertato il danno erariale ed il soggetto o i soggetti coinvolti, va individuato, in funzione dell’organigramma predisposto dall’ente, quale sia il soggetto deputato a notiziare l’autorità competente.

I soggetti obbligati alla denuncia - In linea generale, sono obbligati alla denuncia tutti i soggetti che in conseguenza della loro carica all’interno dell’ente, possano venire a conoscenza dell’evento dannoso.

Risultano, di massima, obbligati alla denuncia:
  • il segretario generale dell’ente ed il suo vice;
  • i direttori generali, i responsabili di settore o di U.O.C;
  • funzionari con compiti di verifica o ispezione;
  • gli organi gestori della liquidazione in caso di accertato dissesto finanziario dell’ente.

I revisori e l’organo di revisione - Sebbene tali fattispecie non incidano direttamente sull’organo di revisione che, per sua natura, non rientra tra i soggetti idonei ad arrecare un danno erariale, anch’esso assume una figura attiva in tali situazioni. Infatti, sono obbligati a sporgere denuncia alla corte dei Conti, anche il revisore o l’organo di revisione che, nello svolgimento delle proprie funzioni rinvengano fatti, atti o comportamenti illeciti compiuti dagli organi ammnistrativi a danno dell’ente.

La responsabilità dell’organo di controllo - Esso può essere oggetto di responsabilità, di massima, nelle seguenti ipotesi:
  • comportamenti omissivi;
  • danno all’ente in concorrenza con gli amministratori.

L’azione di responsabilità - La denuncia, che si realizza mediante trasmissione degli atti all’organo competente, è di tipo sostanziale, nel senso che non dovrà essere una mera esposizione dei fatti ma dovrà essere redatta secondo le indicazioni e le informazioni dettate dalla legge. La carenza dei requisiti dianzi accennati rende la denuncia priva di effetti e, sul piano strettamente sostanziale, privo di efficacia l’adempimento imposto dalla legge, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Prescrizione ed esimente - L’azione di responsabilità nei confronti dell’organo di controllo si prescrive in cinque anni, decorrenti dal momento in cui si verifica o si riconosce il danno. Nell’ipotesi in cui il danno arrecato all’ente si sia reso possibile in concorrenza con gli amministratori, la rinuncia dell’azione nei confronti di quest’ultimi produce la decadenza dell’azione anche nei confronti dell’organo di controllo.
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