23 settembre 2020

La responsabilità civile e penale del revisore degli enti locali

Autore: Redazione Fiscal Focus
Le funzioni che l'organo di revisione è chiamato a svolgere, dettagliatamente indicate nell'articolo 239 del testo unico degli enti locali, fanno sì che destinatari dell'incarico siano professionisti sempre più preparati e con competenze tecniche specifiche. La revisione economico-finanziaria dell'ente ed il raggiungimento di una efficace ed oculata gestione in tale ambito, richiede l'assunzione di rilevanti responsabilità. Il revisore dell'ente, infatti, è passibile di responsabilità civile per errori, inadempienze o danni causati nell'esercizio del suo mandato; nei casi più gravi, inoltre, risponde anche penalmente.

La responsabilità del revisore - La responsabilità del revisore è regolata dall'articolo 240 del TUEL. Prima di entrare nel merito della trattazione delle responsabilità del revisore, appare utile soffermarsi su quanto previsto al primo comma del menzionato articolo, ed in particolare: «I revisori (...) adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario (...)».

Il mandatario - Il mandatario è colui il quale assume l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra parte (mandante).
Gli atti giuridici posti in essere dal mandatario dovranno essere eseguiti a norma dell'articolo 1710 del codice civile: «Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (...)». Tale dovere di diligenza dovrà essere garantito non solo nella fase di esecuzione del mandato ma anche per il compimento degli atti preordinati e strumentali ad essa.

La diligenza del buon padre di famiglia - È una figura storica della società. È quell’uomo considerato di alto rigore, lealtà, onestà, impegno, determinazione, cura e dedizione per la famiglia. Un uomo di alta considerazione e stima sociale.
Ne consegue che il buon padre di famiglia rappresenta un criterio oggettivo, generale ed astratto di valutazione di un comportamento. Un metro di valutazione che contribuisce a stabilire se la condotta tenuta in una determinata circostanza sia stata o meno assunta, appunto, "con la diligenza del buon padre di famiglia".

La responsabilità civile - Come già anticipato, la responsabilità civile del revisore è regolata dall'articolo 240 del TUEL, secondo cui egli:
  • risponde della veridicità delle proprie attestazioni;
  • adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario;
  • deve conservare la riservatezza sui fatti e in riferimento ai documenti di cui ha avuto conoscenza per ragioni del proprio ufficio.

Per potersi configurare una qualsivoglia responsabilità del revisore per gli atti dallo stesso compiuti, è necessario che siano presenti gli elementi costitutivi della responsabilità:
  • comportamento doloso o colposo;
  • l'evento dannoso;
  • il nesso di causalità tra l'evento dannoso ed uno dei comportamenti descritti.

Risulta evidente che dalla valutazione dei singoli elementi costitutivi della responsabilità il revisore, nell'espletamento delle sue funzioni, deve procedere a controlli ed a verifiche approfondite onde evitare danni sia all'ente verificato che ai terzi. Tale attività richiede un notevole grado di preparazione e specifiche competenze tecniche. Da tale assunto ne deriva che il dolo o la colpa grave, elementi costitutivi in assenza dei quali non ricorre alcuna responsabilità del revisore, sono strettamente correlati all'ordine di appartenenza. Ciò è testimoniato anche da alcuni interventi della Corte di Cassazione:
  • con la sentenza 2428/90, ha statuito che «La responsabilità del professionista per i danni causati nello esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello di diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che, in rapporto alla professione di medico-chirurgo, implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Ne consegue che il professionista medico-chirurgo risponde anche per colpa lieve, quando per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione d'un intervento operatorio o d'una terapia medica, mentre egli risponde solo se versi in colpa grave, quante volte il caso affidatogli sia di particolare complessità o perché non ancora sperimentato e studiato a sufficienza o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire. (In base a tali principi, la corte di cassazione ha considerato legittimamente affermata la responsabilità d'un medico-chirurgo, con esperienza in ortopedia, che aveva eseguito un intervento al midollo spinale, richiedente una specifica esperienza di neurochirurgia, dal quale era derivata al paziente la paralisi degli arti inferiori)»;
  • con la sentenza 8218/1990, invece, che «La responsabilità del prestatore di opera intellettuale è normalmente regolata dall'art. 1176 cod. civ., che fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve; nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà la norma dell'art. 2236 cod. civ. prevede una attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave; la prova dell'esistenza di tale presupposto, che comporta deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista».

I soggetti responsabili - La normativa in esame prevede che, in presenza di deliberazioni collegiali, la responsabilità sia solo a carico di coloro i quali hanno partecipato attivamente al voto. Non di rado accade, comunque, che la responsabilità sia imputabile, alla commissione di alcune violazioni, all'intero organo di revisione. Il revisore appartenente ad un organo collegiale, qualora si trovi in disaccordo rispetto ad una decisione o delibera adottata e al fine di evitare il suo coinvolgimento, è tenuto a far annotare la propria disapprovazione nei documenti di rito (verbale o delibera). La responsabilità del revisore può, in alcuni casi, rivelarsi in concorso con l'illecito comportamento degli amministratori dell'ente locale: in tale ipotesi vige una responsabilità solidale con quella degli amministratori.

La responsabilità penale - In alcune fattispecie le violazioni commesse dal revisore assumono rilevanza penale. Le ipotesi più ricorrenti nelle quali si ravvisa una responsabilità penale del revisore sono quelle relative alla commissione di reati configurabili in occasione dell'esercizio di funzioni svolte in qualità di pubblico ufficiale.
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