9 giugno 2021

La revisione legale del bilancio consolidato: responsabilità

Autore: Daniele Sirianni e Alfonso Falace
La revisione legale dei gruppi è trattata dal principio ISA Italia 600. In particolare, il predetto principio, definisce le modalità, gli obiettivi e le regole che devono essere seguite dal revisore legale del gruppo al fine di acquisire i necessari elementi probativi sufficienti ed appropriati, relativamente al processo di consolidamento, su cui basare il proprio giudizio finale sul bilancio riepilogativo di gruppo.

Va ricordato che ricadono sul revisore legale del gruppo l’onere di valutare l’operato degli altri revisori legali e di conservare la documentazione su natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto. Quanto appena detto ha come fine quello di consentire alle autorità competenti di poterla esaminare e di poter valutare il lavoro compiuto dagli altri revisori legali coinvolti. Questi ultimi sono tenuti a permettere il trasferimento o l’accesso alla documentazione nell’ambito della verifica del bilancio consolidato per rendere possibile un’analisi del loro lavoro svolto.

È anche il caso di precisare che, qualora il revisore legale del gruppo non fosse messo nella condizione di esaminare l’operato degli altri colleghi, per effettuare il proprio dovere, può e in certi casi deve, svolgere un’ulteriore attività di revisione legale della società interessata e richiedere alla governance della società stessa ulteriori documentazione e notizie che possano consentire nuovi accertamenti e controlli. In questi casi il revisore legale dovrà segnalare tempestivamente tutte le problematiche riscontrate alle competenti autorità le quali potranno poi richiedere agli organi preposti documentazione supplementare sull’operato dei revisori legali del gruppo al fine di accertarne le eventuali responsabilità.

In conclusione gli obiettivi del revisore legale, anche relativamente al bilancio consolidato, sono: l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, oltre all’emissione di una relazione di revisione che includa il proprio giudizio. La ragionevole sicurezza va intesa sempre come un livello elevato di sicurezza ma che, tuttavia, non potrà fornire la totale garanzia che la revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione (ISA Italia) possa individuare sempre un errore significativo, qualora esistente.

Gli errori possono derivare da frodi, da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio consolidato.
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