Il sistema di amministrazione e controllo negli ETS è indispensabile per la trasparenza e la garanzia di tutti gli stakeholder coinvolti.
Tale strumento si ritiene di notevole importanza per la buona riuscita della Riforma del Terzo settore.
Il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, “
Codice del Terzo Settore” ha infatti introdotto, per gli ETS, l’obbligatorietà dell’organo di controllo per l’adeguamento statutario necessario per ottenere l’iscrizione al RUNTS -
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
A tal proposito è opportuno sottolineare che le Associazioni e le Fondazioni che, a breve, dovranno provvedere alla nomina dei componenti degli organi di controllo, superano 25.000 unità. Una preziosa opportunità per tutti i Professionisti in possesso dei necessari requisiti per poter assolvere tali funzioni.
Nello svolgimento di tali attività, si ritiene siano applicabili le norme previste per le società, in quanto compatibili con l’organo di controllo degli ETS.
Bisogna comunque precisare che le modalità di controllo, in tali Enti, saranno sostanzialmente differenti, da quanto previsto per le imprese, in quanto l’approccio e le priorità di controllo necessiteranno di un atteggiamento professionale totalmente diverso.
Conseguentemente il Revisore Legale degli ETS, per assolvere in maniera adeguata al proprio compito, avrà necessariamente bisogno di una specifica e particolare formazione, anche perché sarà una delle risorse fondamentali per garantire trasparenza e legalità nelle attività di tali organizzazioni.
Alla luce di quanto detto è fuori dubbio che, il componente dell’organo di controllo di un ETS, deve essere:
- un Professionista, scelto dallo stesso Ente, in possesso di una adeguata conoscenza di gestione ed amministrazione di tali organizzazioni;
- Professionista che, pur nel rigoroso rispetto del proprio ruolo di controllore, avrà anche il compito di supportare i vertici dell’Ente in modo che, questi, possano prendere le giuste decisioni nel rispetto della vigente normativa e nella consapevolezza dell’impatto che, tali decisioni, potranno apportare alla gestione, dell’Ente, sia nel breve che nel lungo periodo. Inoltre dovrà avere anche la capacità di valutare la coerenza, delle decisioni assunte dall’organo di gestione, con la mission dell’Ente.
Il Revisore Legale di un ETS, deve anche impegnarsi affinché il proprio ruolo sia di aiuto, in termini di miglioramento, nei processi decisionali degli organi amministrativi e di gestione.
Per il comportamento da adottare nello svolgimento dell’incarico di componente dell’organo di controllo di un ETS bisogna far riferimento alle norme di deontologia ed etica professionale emanate in conformità a quanto disposto dal vigente Codice deontologico della professione.
Composizione dell’organo di controllo:
- il numero dei componenti è stabilito dall’atto costitutivo e/o dallo statuto;
- l’organo di controllo, qualora incaricato anche della revisione legale, è integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nell’apposito Registro tenuto presso il Mef;
- l’organo di controllo può essere monocratico o composto da più membri (è preferibile che l’organo di controllo sia costituito da almeno tre membri).
Il componente dell’organo monocratico o almeno uno dei componenti dell’organo collegiale potrà essere scelto fra gli iscritti:
- nella sezione A dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- nell’albo degli Avvocati;
- nell’albo dei Consulenti del lavoro;
oppure scelto fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche o fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali tenuto presso il Mef.