Le
Carte di Lavoro, nella revisione legale, assolvono ad una funzione estremamente importante ovvero documentano il processo logico che ha portato all’espressione del giudizio finale sul bilancio d’esercizio.
A differenza dei verbali del collegio sindacale, le
Carte di Lavoro, non sono accessibili né agli amministratori né ai soci della società sottoposta a revisione legale. Tali documenti rimangono nella sola disponibilità dei Revisori Legali.
Le linee guida delle Carte di Lavoro sono riportate ne
l Principio ISA nr. 230, il quale fornisce, al Revisore Legale, tutto quanto occorre per la predisposizione e l’archiviazione della documentazione di lavoro. Altre regole specifiche in tema di documentazione del processo di revisione sono contenute in altri principi e norme e
raccomandano:
-
una predisposizione tempestiva delle Carte di Lavoro;
-
una sufficiente ed appropriata documentazione della revisione.
Le Carte di Lavoro costituiscono
gli elementi probativi che hanno come obiettivo di dimostrare che, durante l’intero percorso di revisione, il lavoro è stato svolto in conformità delle norme e nel pieno rispetto dei principi di revisione. In esse viene ripercorso il processo logico che ha determinato le conclusioni raggiunte, dal Revisore Legale, nel proprio lavoro, oltre al supporto del giudizio emesso sul bilancio oggetto del controllo.
Le Carte di Lavoro devono essere impostate e compilate in modo tale da poter ripercorrere tutto il lavoro effettuato e consentire ad un terzo esperto della materia, che non abbia cognizione dell’incarico, di verificarne e comprenderne il contenuto.
Anche se tali documenti, come già detto, non sono destinati agli organi sociali e/o soci, vi è la possibilità che gli stessi debbano però essere consultati da terzi, quali ad esempio:
- il revisore subentrante;
- il soggetto che esercita il controllo di qualità di cui all’art. 20, D.Lgs. 39/2010;
- l’autorità giudiziaria;
- eventuali altri soggetti esterni previsti dalla legge.
Relativamente alla forma, al contenuto e all’ampiezza le Carte di Lavoro, devono essere organizzate ed adeguate anche in base a:
- dimensione e complessità dell’azienda revisionata;
- natura delle procedure di revisione adottate;
- rilevanza degli elementi probativi acquisiti;
- rischi di errori significativi;
- necessità di documentare le conclusioni su una determinata attività svolta;
- natura e portata delle eccezioni identificate;
- metodologia di revisione seguita e strumenti utilizzati.
La forma di archiviazione delle Carte di Lavoro può essere cartacea o digitale. Normalmente, in caso di archiviazione digitale, si prevede una ripartizione in due files:
-
permanente: che include informazioni generali;
-
corrente: nel quale vengono archiviate carte e documentazione ad uso corrente (ad esempio, quelle che fanno riferimento all’esercizio oggetto di revisione e che si rinnovano ad ogni esercizio).
Le carte di lavoro devono essere
custodite per dieci anni a partire dalla data di redazione della relazione di revisione.
A titolo esemplificativo, nelle
Carte di Lavoro va certamente riportato:
- il piano di revisione;
- la strategia generale di revisione;
- eventuali modifiche durante lo svolgimento della revisione;
- tutte le decisioni del team o del Revisore;
- i rischi valutati ed identificati;
- gli eventuali errori significativi;
- le risposte generali di revisione;
- i risultati delle procedure di revisione;
- le comunicazioni ai responsabili dell’attività di governance, alla direzione, alle autorità di vigilanza;
- le motivazioni delle conclusioni per cui la presunzione che vi siano eventuali rischi di errori significativi correlati alla rilevazione dei ricavi non applicabili alle circostanze dell’incarico.
Nel caso in cui il Sindaco della società ricopra anche la carica di Revisore Legale dovrà prestare particolare attenzione a tenere distinte le carte di lavoro inerenti le due funzioni, stante la loro differente natura.