16 marzo 2022

Le implicazioni del conflitto russo ucraino sui bilanci d’esercizio al 31.12.2021

Autore: Gianluca Ponzo
Il conflitto russo ucraino sta incidendo negativamente sull’operatività di molte aziende italiane e non solo. Ci stiamo chiedendo quale sarà la conseguenza economica di eventuali perdite legate al conflitto in corso.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza a riguardo, attraverso l’identificazione di qualche casistica con impatti sul bilancio.

Verosimilmente, nel corso del 2022, le società che hanno rapporti commerciali con i Paesi coinvolti nel conflitto avranno un calo del fatturato o un aumento dei costi. In questi casi non occorre prevedere lo stanziamento di fondi per rischi ed oneri, ai sensi di quanto indicato nell’OIC 29 al paragrafo 59, lettera b). Infatti, il principio in oggetto indica che le “situazioni sorte dopo la data del bilancio” hanno competenza economica nell’anno in cui si sono verificate (nel caso in esame, i conflitti possono essere assimilabili alle “calamità naturali”). Pertanto, al 31.12.2021, procedere ad uno “stanziamento” di fondi oneri legati al conflitto sarebbe errato e contrario al Principio OIC in esame.

Tuttavia, è bene porre l’attenzione su alcune situazioni particolari:
  • le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minore tra valore di acquisto o produzione ed il valore di presumibile realizzo, ai sensi dell’art 2426 paragrafo 9 del Codice Civile e dell’OIC 13, paragrafo 52. In questa fattispecie, se il prezzo di vendita dei beni giacenti in magazzino alla data di chiusura dell’esercizio si riduce a seguito del conflitto al di sotto del valore di acquisto o produzione, il delta dovrebbe essere svalutato su tutti i corrispondenti prodotti non ancora alienati tra l’01.01.2022 e la data di redazione del progetto di bilancio. Situazione analoga è per i beni vendibili con “specificità” nei mercati in oggetto (e quindi non riallocabili in altri mercati);
  • i crediti devono essere valutati alla data di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio, ai sensi dell’OIC 15, paragrafo 12. In particolare, per i crediti (verso clienti e verso altri – immobilizzati ed iscritti nell’attivo circolante) già esistenti alla data di chiusura dell’esercizio non ancora incassati alla data di redazione del bilancio e che, a seguito degli eventi straordinari (conflitto), si sono deteriorati occorrerebbe prevedere un fondo svalutazione congruo già per l’esercizio in chiusura;
  • i titoli in portafoglio e gli strumenti finanziari sono valutati al costo d’acquisto al netto di eventuali perdite durevoli di valore alla data di chiusura del bilancio, ai sensi dell’OIC 20 paragrafi 55 e 59. In questo caso la riduzione del valore di mercato dei titoli negoziati nei mercati regolamentati si è avuta successivamente la chiusura dell’esercizio e, di conseguenza, la competenza economica è dell’esercizio 2022;
  • le partecipazioni immobilizzate sono valutate al costo di acquisto al netto di eventuali perdite durevoli di valore alla data di chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’OIC 21 paragrafo 27. La medesima competenza è nell’esercizio 2022 se il Consiglio di Amministrazione, alla data di approvazione del progetto di bilancio, è a conoscenza che per effetto delle perdite conseguite dalla partecipata nei primi mesi del 2022 si rende necessaria una copertura del deficit patrimoniale o l’escussione di una garanzia patrimoniale;
  • le immobilizzazioni materiali ed immateriali devono essere svalutate qualora il valore recuperabile di una immobilizzazione sia inferiore al suo valore contabile. Se non è possibile stimare il valore recuperabile la società lo determina come unità generatrice dei flussi di cassa a cui l’immobilizzazione appartiene, così come disciplinato dall’OIC 9 al paragrafo 14 e seguenti. Nella nostra fattispecie occorre procedere alla svalutazione già nel bilancio 2021 qualora il valore recuperabile (fair value dell’attività) sia inferiore.
Il punto focale per il revisore (e per gli amministratori) per l’esercizio in chiusura è la continuità aziendale (disciplinata dagli articoli 2323 bis, comma 1, e 2485 del codice civile nr 1, dall’OIC 11 paragrafo 8 e seg. ed infine dai principi di revisione ISA Italia 570). In effetti, se dal punto di vista dell’impatto del conflitto gli effetti economici e patrimoniali possono essere calmierati, dal punto di vista dell’informativa finanziaria e della continuità gli amministratori, qualora a seguito del conflitto, non sussistano le condizioni necessarie per l’impresa di continuare nel normale funzionamento dell’attività, non possono esimersi dall’indicazione nell’informativa di bilancio (paragrafo dei fatti successivi oltre la chiusura dell’esercizio) nonché dall’indicazione degli effetti economici e dell’effetto sul patrimonio netto aziendale. In particolare, se la continuità non fosse accertata occorrerebbe redigere un bilancio di liquidazione, ai sensi dell’OIC 5. In caso contrario, il revisore deve emettere una relazione con un giudizio avverso (sul bilancio redatto secondo i principi di continuità aziendale).

Tutto ciò premesso, occorrerà verificare quali saranno le indicazioni normative emanate nelle prossime settimane (oltre che l’evolversi delle situazioni in essere). In particolare, non è da escludere che venga concessa una nuova deroga specifica sulla verifica della continuità aziendale a seguito degli effetti dirompenti ed imprevedibili dovuti al conflitto in corso, come già accaduto con l’emergenza pandemica.

Infine, si attendono indicazioni da parte di Assirevi e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, su come gli organi di controllo aziendali (sindaci e revisori) dovranno comportarsi all’interno delle relazioni di certificazione dei bilanci in chiusura al 31.12.2021.
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