21 aprile 2021

Le stime contabili

Autore: Franco Rubino e Alfonso Falace
Le asserzioni del Revisore Legale dipendono molto dalle stime contabili che va a effettuare. Le stime contabili si riferiscono a valori monetari relativi a saldi contabili e/o classi di operazioni oggetto di informativa nel bilancio.

Le responsabilità del Revisore Legale, con riferimento alle stime contabili ed alla relativa informativa di bilancio, è trattata nel principio di revisione ISA 540 (tale principio è stato modificato nel mese di agosto 2020 e si applica sui bilanci relativi all’esercizio 2020).

Il predetto principio di revisione, per le stime contabili, richiede una valutazione separata del rischio intrinseco ai fini della valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni. La natura di una determinata stima contabile può determinare la possibilità che un’asserzione contenga un errore significativo dipendente o influenzato da:
  • soggettività;
  • complessità;
  • incertezza nella stima;
  • altri fattori di rischio intrinseco o interrelazioni tra di loro.

Il Revisore Legale, qualora si trovasse di fronte ad elementi incerti, dovrà cercare, con la collaborazione della direzione aziendale, ulteriori elementi di supporto o attestazioni che possano eliminare il grado di incertezza che ha caratterizzato la propria verifica.

Purtroppo quando ci si trova di fronte a stime contabili è possibile ottenere risultati e situazioni diverse tali da innescare anche verifiche diverse.

A tal proposito è opportuno osservare che non tutte le stime contabili sono soggette ad elevati gradi di incertezza. Nel merito, ad esempio, se ci si riferisce a determinate voci di bilancio, le stesse, possono anche dare informazioni prontamente disponibili ma soprattutto attendibili (per esempio: prezzi effettivi ai quali avvengono gli scambi).

Tuttavia, pur essendo dati e metodi di valutazione ben definiti, l’incertezza nella stima non si può mai escludere.

È possibile affermare che il Revisore Legale, benché sia in grado di trovare elementi esterni a supporto della propria stima, nella sua analisi può avere sempre e comunque risposte suscettibili di scostamenti rispetto a quelle che potrebbero essere le variazioni di mercato in cui l’impresa, oggetto di revisione, si trova ad operare.

Ciò detto, a titolo esemplificativo, si riportano alcuni esempi di stime contabili:
  • la valutazione delle infrastrutture;
  • l’ammortamento di beni immobili e macchinari;
  • la valutazione di strumenti finanziari;
  • le rimanenze di magazzino;
  • i contenziosi in corso;
  • gli accantonamenti per perdite su crediti;
  • le obbligazioni di garanzia;
  • la valutazione delle passività relativi a contratti assicurativi;
  • le passività per benefici pensionistici dei dipendenti;
  • determinazione d’avviamento e di attività immateriali;
  • la perdita di valore di immobili, macchinari ed altri beni posseduti per la vendita;
  • gli scambi non monetari di attività o passività tra parti indipendenti;
  • i ricavi rilevati per contratti a lungo termine.

Ad ogni modo il Revisore Legale non deve prescindere dall’esaminare il modello scelto dalla direzione e deve valutare l’adeguatezza e la ragionevolezza delle assunzioni utilizzate.

Inoltre, lo stesso, può anche adottare delle procedure di controllo sulla fonte dei dati, il ricalcolo matematico e l’esame delle informazioni sotto il profilo della loro coerenza interna. Non è neanche da escludere che il Revisore possa effettuare una stima indipendente, utilizzando un modello da lui sviluppato, al fine di ottenere elementi probativi a conferma delle valutazioni eseguite dalla direzione aziendale.
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