Il documento di ricerca n. 255 pubblicato da Assirevi si propone di fornire linee guida dettagliate per l'attività richiesta alle società di revisione in relazione alla verifica del patrimonio minimo degli Enti del Terzo Settore (ETS), come stabilito dall'art. 22 del Decreto Legislativo 117/2017, noto come il "Codice del Terzo Settore" (CTS). Questa normativa stabilisce i requisiti per l'acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni e delle fondazioni qualificate come ETS, attraverso l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Requisiti per l'Iscrizione nel RUNTS - L'art. 22 del CTS impone al Notaio che riceve l'atto costitutivo dell'ente di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, in particolare riguardo alla natura dell'ente del Terzo Settore e al patrimonio minimo, come definito nel comma 4 dello stesso articolo. Quest'ultimo stabilisce che il patrimonio minimo deve essere una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Nel caso in cui il patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, la loro valutazione deve essere certificata da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Servizi di valutazione e loro applicazione all'attività di revisione - La natura di tale attività di valutazione, richiesta per determinare il valore dei beni diversi dal denaro, è simile a quella prevista dall'art. 2465 del codice civile in merito al conferimento di beni in natura o crediti in una società a responsabilità limitata. Inoltre, secondo il Position Paper Assirevi del 31 luglio 2019, questa attività rientra nella categoria dei servizi di valutazione, definiti dai Principi Italiani di Valutazioni (PIV) dell'Organismo Italiano di Valutazione (OIV).
È fondamentale sottolineare che, per evitare conflitti di interesse, il revisore incaricato di questa valutazione non dovrebbe essere coinvolto nella revisione del bilancio dell'ente, come previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 39/2010 e dall'art. 31 del CTS.
Verifica del patrimonio minimo per enti di nuova costituzione e già costituiti - Per gli enti di nuova costituzione, la normativa stabilisce chiaramente che la relazione giurata deve essere emessa da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, come indicato anche nell'articolo 16 del Decreto Ministeriale del 15 settembre 2020 (Decreto RUNTS). Nel caso di enti già costituiti, la Nota 9/2022 specifica che la relazione giurata può essere sostituita da una situazione patrimoniale, completa di relazione dell'organo di controllo o del revisore che attesti la corretta compilazione. In questo contesto, la Massima n. 5 del Consiglio Notarile di Milano del 12 gennaio 2021 suggerisce che, per enti già operanti, la verifica patrimoniale richiede una relazione giurata aggiornata a non più di 120 giorni.
Conclusioni - In conclusione, l'attività di verifica del patrimonio minimo degli Enti del Terzo Settore rappresenta un processo intricato che richiede una rigorosa attenzione alle normative vigenti. La distinzione tra enti di nuova costituzione e già costituiti, nonché le procedure valutative e documentative coinvolte, sottolineano l'importanza di una guida dettagliata come quella fornita da Assirevi. La salvaguardia dell'indipendenza del revisore, insieme alla corretta interpretazione delle normative, è fondamentale per garantire la trasparenza e la conformità alle disposizioni legali in materia di Terzo Settore.
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata