Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente emesso la Nota n. 14432 del 22 dicembre scorso, che fornisce importanti chiarimenti riguardo all'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS), in caso di superamento dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.
Secondo l'art. 30 del Codice del Terzo Settore, le Associazioni del Terzo Settore devono nominare un organo di controllo qualora superino "per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti": il totale dell'attivo dello stato patrimoniale, i ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, e il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Questo obbligo si applica anche nel caso in cui gli ETS costituiscano patrimoni destinati a specifici affari, con personalità giuridica.
L'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti quando si superano i limiti stabiliti dall'articolo 31, comma 1. Questi limiti includono il totale dell'attivo dello stato patrimoniale, i ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, e il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Nello specifico la nomina diviene necessaria con il superamento per un biennio di due dei tre parametri individuati:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media: 12.
Il Ministero del Lavoro, già con un precedente provvedimento (Nota 11560/2020), ha sostenuto che le norme riguardanti l'organizzazione interna degli enti devono essere considerate applicabili anche prima dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), senza condizionare l'efficacia della norma all'operatività del nuovo sistema di registrazione.
Per gli enti non precedentemente sottoposti al regime codicistico, il superamento dei limiti legislativi rileva anche se avviene prima dell'iscrizione al RUNTS.
Questi limiti dimensionali servono a individuare gli ETS tenuti a dotarsi di un sistema di controllo interno ed esterno, e la durata biennale del periodo di osservazione assicura che il superamento non sia episodico.
La nota ministeriale chiarisce che l'inadempimento all'istanza dell'ufficio, che assegnerà un congruo termine per regolarizzare la posizione, potrebbe giustificare un eventuale provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti iscritti al RUNTS.
In conclusione, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale per gli enti del Terzo Settore è un aspetto cruciale per garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione finanziaria e amministrativa, e il Ministero del Lavoro si impegna a vigilare sull'osservanza di tali disposizioni.