La Ragioneria Generale dello Stato, con determina 11.02.2022, n. 23255, ha adottato il principio ISA Italia 700B, che entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi ammini-strativi che iniziano dall’1.01.2021 o successivamente. Il nuovo principio di revisione illustra le procedure specifiche, che il soggetto incaricato deve svolgere per l’espressione del giudizio sul-la conformità del bilancio di società emittenti valori immobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato della Ue alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE 2019/815) inerente le nor-me tecniche relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (ESEF - European Single Electronic Format).
Il nuovo principio entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci dei periodi amministrativi che iniziano in data 1.01.2021 o successivamente.
Secondo questo principio gli obiettivi del revisore sono i seguenti:
- acquisire una ragionevole sicurezza, sulla base di elementi probativi sufficienti e appro-priati, che il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, da includere nella relazione fi-nanziaria annuale, siano conformi alle disposizioni del Regolamento Delegato. In partico-lare, il revisore deve verificare che:
- il bilancio d’esercizio e consolidato siano predisposti nel formato XHTML leggibi-le da utenti umani e che corrispondano a quelli sottoposti a revisione contabile;
- il bilancio consolidato nel formato XHTML sia stato marcato, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato;
- esprimere un giudizio sulla conformità del bilancio di esercizio e consolidato alle dispo-sizioni del Regolamento Delegato.
L’obbligo di espressione del giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delega-to deve essere assolto, secondo quanto previsto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, in un paragrafo specifico collocato all’interno della sezione separata della relazio-ne di revisione “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari”.
Il paragrafo specifico deve contenere:
- la descrizione delle responsabilità degli amministratori per la predisposizione del bilan-cio d’esercizio e consolidato, da includere nella relazione finanziaria annuale, nel forma-to XHTML leggibile da utenti umani e per la marcatura del bilancio consolidato nel for-mato XHTML in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato;
- la descrizione delle responsabilità del revisore, come previste dal presente principio di revisione;
- il giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato indicando se il bi-lancio d’esercizio e consolidato sono stati predisposti nel formato XHTML, leggibile da utenti umani, e se il bilancio consolidato nel formato XHTML sopra citato è marcato, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato.
Il revisore deve chiedere agli amministratori di fornire attestazioni scritte in merito alle proprie responsabilità relativamente a:
- redazione del bilancio d’esercizio e consolidato, da includere nella relazione finanziaria annuale, nel formato XHTML;
- marcatura del bilancio consolidato in conformità alle disposizioni del Regolamento De-legato;
- inclusione, nella relazione finanziaria annuale, della versione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato nel formato XHTML fornita al revisore per lo svolgimento delle pro-cedure previste dal presente principio;
- mantenimento del sistema di controllo interno necessario per consentire la marcatura del bilancio consolidato nel formato XBRL in conformità alle disposizioni del Regola-mento Delegato;
- messa a disposizione del revisore di tutte le informazioni di cui sono a conoscenza e che sono pertinenti ai fini dell’espressione del giudizio sulla conformità nonché l’accesso come concordato nei termini dell’incarico di revisione;
- valutazione degli effetti di eventuali non conformità nella marcatura come non significa-tivi singolarmente o nel loro insieme.
Giudizio di revisione:
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Impossibilità di esprimere un giudizio: Il revisore deve dichiarare l’impossibilità di espri-mere un giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato in assenza del bilancio d’esercizio e consolidato nel formato XHTML leggibile da utenti umani.
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Giudizio con rilievi o negativo: Il revisore deve esprimere un giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato con rilievi o negativo nel caso in cui, sulla base degli elementi probativi acquisiti, concluda che il bilancio consolidato nel formato XHTML non è stato marcato, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposi-zioni del Regolamento stesso. Il giudizio con rilievi o negativo sarà formulato a seconda che il revisore concluda che le non conformità nella marcatura, singolarmente o nel loro insieme, sono significative, ma non pervasive ovvero sono significative e pervasive per il bilancio consolidato predispo-sto secondo le disposizioni del Regolamento Delegato.
Qualora il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sui quali basare il proprio giudizio, deve esprimere un giudizio con rilievi o una dichiarazione di im-possibilità di esprimere un giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato qualora concluda che i possibili effetti delle eventuali non conformità nella marcatura non indi-viduate potrebbero essere significative, ma non pervasive ovvero significative e pervasive per il bilancio consolidato predisposto secondo le disposizioni del Regolamento Delegato.
Laddove il revisore esprima un giudizio con modifica sulla conformità alle disposizioni del Re-golamento Delegato, egli deve includere in un paragrafo collocato prima di tale giudizio una de-scrizione dell’aspetto che ha dato origine alla modifica.