18 maggio 2022

Nuovo principio di revisione ISA (Italia) 700B

Autore: Marco Baldin
La Ragioneria Generale dello Stato, con determina 11.02.2022, n. 23255, ha adottato il principio ISA Italia 700B, che entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi ammini-strativi che iniziano dall’1.01.2021 o successivamente. Il nuovo principio di revisione illustra le procedure specifiche, che il soggetto incaricato deve svolgere per l’espressione del giudizio sul-la conformità del bilancio di società emittenti valori immobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato della Ue alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE 2019/815) inerente le nor-me tecniche relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (ESEF - European Single Electronic Format).

Il nuovo principio entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci dei periodi amministrativi che iniziano in data 1.01.2021 o successivamente.

Secondo questo principio gli obiettivi del revisore sono i seguenti:
  • acquisire una ragionevole sicurezza, sulla base di elementi probativi sufficienti e appro-priati, che il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, da includere nella relazione fi-nanziaria annuale, siano conformi alle disposizioni del Regolamento Delegato. In partico-lare, il revisore deve verificare che:
    • il bilancio d’esercizio e consolidato siano predisposti nel formato XHTML leggibi-le da utenti umani e che corrispondano a quelli sottoposti a revisione contabile;
    • il bilancio consolidato nel formato XHTML sia stato marcato, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato;
  • esprimere un giudizio sulla conformità del bilancio di esercizio e consolidato alle dispo-sizioni del Regolamento Delegato.
L’obbligo di espressione del giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delega-to deve essere assolto, secondo quanto previsto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, in un paragrafo specifico collocato all’interno della sezione separata della relazio-ne di revisione “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari”.

Il paragrafo specifico deve contenere:
  • la descrizione delle responsabilità degli amministratori per la predisposizione del bilan-cio d’esercizio e consolidato, da includere nella relazione finanziaria annuale, nel forma-to XHTML leggibile da utenti umani e per la marcatura del bilancio consolidato nel for-mato XHTML in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato;
  • la descrizione delle responsabilità del revisore, come previste dal presente principio di revisione;
  • il giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato indicando se il bi-lancio d’esercizio e consolidato sono stati predisposti nel formato XHTML, leggibile da utenti umani, e se il bilancio consolidato nel formato XHTML sopra citato è marcato, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato.
Il revisore deve chiedere agli amministratori di fornire attestazioni scritte in merito alle proprie responsabilità relativamente a:
  • redazione del bilancio d’esercizio e consolidato, da includere nella relazione finanziaria annuale, nel formato XHTML;
  • marcatura del bilancio consolidato in conformità alle disposizioni del Regolamento De-legato;
  • inclusione, nella relazione finanziaria annuale, della versione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato nel formato XHTML fornita al revisore per lo svolgimento delle pro-cedure previste dal presente principio;
  • mantenimento del sistema di controllo interno necessario per consentire la marcatura del bilancio consolidato nel formato XBRL in conformità alle disposizioni del Regola-mento Delegato;
  • messa a disposizione del revisore di tutte le informazioni di cui sono a conoscenza e che sono pertinenti ai fini dell’espressione del giudizio sulla conformità nonché l’accesso come concordato nei termini dell’incarico di revisione;
  • valutazione degli effetti di eventuali non conformità nella marcatura come non significa-tivi singolarmente o nel loro insieme.
Giudizio di revisione:
  • Impossibilità di esprimere un giudizio: Il revisore deve dichiarare l’impossibilità di espri-mere un giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato in assenza del bilancio d’esercizio e consolidato nel formato XHTML leggibile da utenti umani.
  • Giudizio con rilievi o negativo: Il revisore deve esprimere un giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato con rilievi o negativo nel caso in cui, sulla base degli elementi probativi acquisiti, concluda che il bilancio consolidato nel formato XHTML non è stato marcato, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposi-zioni del Regolamento stesso. Il giudizio con rilievi o negativo sarà formulato a seconda che il revisore concluda che le non conformità nella marcatura, singolarmente o nel loro insieme, sono significative, ma non pervasive ovvero sono significative e pervasive per il bilancio consolidato predispo-sto secondo le disposizioni del Regolamento Delegato.
Qualora il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sui quali basare il proprio giudizio, deve esprimere un giudizio con rilievi o una dichiarazione di im-possibilità di esprimere un giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato qualora concluda che i possibili effetti delle eventuali non conformità nella marcatura non indi-viduate potrebbero essere significative, ma non pervasive ovvero significative e pervasive per il bilancio consolidato predisposto secondo le disposizioni del Regolamento Delegato.

Laddove il revisore esprima un giudizio con modifica sulla conformità alle disposizioni del Re-golamento Delegato, egli deve includere in un paragrafo collocato prima di tale giudizio una de-scrizione dell’aspetto che ha dato origine alla modifica.
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