29 aprile 2020

Per Assirevi la risoluzione consensuale permette la rinomina dello stesso revisore

Autore: Francesco Barone
Con il documento di ricerca n. 234, Assirevi interviene sulla disciplina dei controlli nelle S.r.l., viste le recenti modifiche normative che hanno prodotto difficoltà interpretative ed operative.

In prima battuta, l’associazione riassume le modifiche che hanno “inciso” sull’articolo 2477 c.c., ricordando anche la riapertura dei termini, relativi alla nomina dei revisori legali per le società a responsabilità limitata, prevista dall’articolo 8, comma 6-sexies, del D.L. n. 162/2019, convertito in Legge n. 8/2020.

Detto articolo, intervenuto sull'articolo 379, comma 3, primo periodo, del D.lgs. n. 14/2019, ossia il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha modificato l’articolo 2477 c.c., laddove è stata prevista l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del revisore se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:


    1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
    2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, nel caso del superamento dei limiti di cui alla lettera c), cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Il comma 3 dell’articolo 379, nella sua formulazione originaria, prescriveva che le società a responsabilità limitata costituite alla data del 14 marzo 2019, al ricorrere dei requisiti di legge sopra enumerati, dovevano provvedere entro il 16 dicembre 2019 (nove mesi dalla predetta data, considerando che il 14 dicembre è caduto di sabato):
  • alla nomina di tali organi;
  • se necessario, all’uniformazione dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove prescrizioni di legge.

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni del novellato articolo 2477 del codice civile, attinenti alle richiamate nomine, si doveva avere riguardo ai due esercizi antecedenti l’esercizio 2019, vale a dire il 2018 e il 2017.

Con l’articolo 8 del D.L. n. 162/2019, si modifica il primo periodo del comma 3 del menzionato articolo 379, per cui il termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo e per l’adeguamento di statuto e atto costitutivo, viene riaperto “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile”.
Quest’ultimo comma prevede che l’assemblea ordinaria sia convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Assirevi mette in risalto il contenuto disposto dall’articolo 106 del D.L. n. 18/2020, con il quale si dispone che “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”. Ciò comporta la possibilità di approvare il bilancio d’esercizio relativo all’anno 2019 entro il 28 giugno 2020, ma anche di effettuare la nomina dei revisori o del collegio sindacale entro detta data.

La questione degli incarichi - L’associazione analizza i casi relativi all’obbligo della nomina dei revisori operata dopo le modifiche sopra richiamate.

Il più ampio termine permesso dalle nuove regole porta a concludere che, per il conferimento all’incarico di revisore legale, che dovrebbe avvenire entro il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 (28 giugno 2020), occorre verificare la sussistenza dei limiti dimensionali sopra ricordati relativi ai due esercizi approvati precedentemente al termine ultimo fissato per il conferimento dell’incarico. Così, ad esempio, per una società il cui esercizio sociale chiude al 31 dicembre, gli esercizi da considerare sono quelli al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. In questo esempio, il primo bilancio da sottoporre a controllo legale sarebbe, pertanto, quello relativo all’esercizio che chiude al 31 dicembre 2020.

In modo diverso, qualora la nomina sia avvenuta entro il 16 dicembre 2019, in vigenza dell’originaria disposizione, i due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo da valutare ai fini della nomina erano invece da individuarsi negli esercizi 2017 e 2018 e, quindi, il bilancio da sottoporre a revisione legale è quello relativo al 31 dicembre 2019.

Proprio su quest’ultima nomina si apre la questione della gestione degli incarichi avvenuti nel dicembre del 2019, al fine di verificare se sussiste o meno il rispetto delle regole.

Secondo l’associazione si possono manifestare due ipotesi:

Incarico conferito nel dicembre 2019 - In tale fattispecie il conferimento stesso non sarebbe allineato alla nuova disciplina dell’articolo 379 del Codice della Crisi, che ora prende in considerazione gli esercizi 2018 e 2019. In tale ipotesi, infatti, risulterebbe venuto meno il presupposto normativo dell’intervenuto conferimento dell’incarico. Sussisterebbero dunque, salvo quanto indicato successivamente, i presupposti per l’esercizio dell’interruzione anticipata in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e dal D.M. 261/2012, vale a dire tramite revoca per giusta causa, dimissioni o risoluzione consensuale. In proposito, si rileva che l’art. 8 del D.M. 261/2012 stabilisce che “in caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un ente diverso da quelli di interesse pubblico, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall’avvenuta cessazione anticipata”.

La norma appena richiamata, dunque, impone un obbligo di cooling-off nel caso in cui la cessazione anticipata dell’incarico sia conseguenza di una revoca da parte della società o delle dimissioni del revisore, mentre non viene considerata l’ipotesi di risoluzione consensuale dell’incarico.

In quest’ultimo caso, a parere di Assirevi, la società potrà procedere ad incaricare della revisione legale dei conti il revisore cessato per risoluzione consensuale dell’incarico.

Alla luce di quanto sopra, gli incarichi conferiti entro il 16 dicembre 2019 per il triennio 2019/2021 potranno essere oggetto di risoluzione consensuale tra le parti, ma è necessario, ai sensi del D.M. 261/2012, che “l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione”.

In proposito, nel momento in cui l’interruzione anticipata dell’incarico è motivata dal venire meno del presupposto normativo per l’emissione della relazione di revisione, occorre formalizzare al più presto e comunque prima dei 15 giorni che precedono l’assemblea di approvazione del bilancio 2019, l’accordo tra amministratori e revisori. Detta assemblea si troverà dunque a prendere atto dell’assenza dei presupposti normativi e potrà deliberare la risoluzione dell’incarico e il contestuale conferimento di un nuovo incarico allo stesso revisore in conformità alla nuova disciplina di cui al menzionato articolo 379.

Nel documento in esame viene evidenziato che la società potrà, in ogni caso, procedere a convocare un’assemblea ad hoc per la delibera di risoluzione dell’incarico di revisione e di conferimento del nuovo incarico anticipatamente rispetto a quella di approvazione del bilancio 2019.

Nomina facoltativa del revisore - Assirevi fa notare che si possono manifestare dei casi nei quali una società, pur non più tenuta alla revisione legale del bilancio per l’esercizio 2019 alla luce della nuova disciplina, ritenga comunque di voler applicare, in relazione a detto esercizio, l’articolo 2477, primo comma, del Codice Civile secondo cui “l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. […]”.

In detta circostanza, tale volontà deve emergere in sede assembleare, quantomeno in occasione dell’approvazione del bilancio 2019. Nella medesima occasione, la società dovrà altresì valutare la sussistenza o meno del superamento dei parametri dimensionali, di cui all’articolo 2477 c. c., in relazione agli esercizi 2019 e 2018 e i conseguenti effetti in termini di applicabilità del summenzionato articolo 379, con riguardo al bilancio relativo all’esercizio 2020.
Infine, riepilogate le diverse ipotesi che si sono verificate, nel documento viene ricordato che dal dato letterale dell’articolo 2477 c. c., emergerebbe la possibilità nelle S.r.l. di optare tra diverse possibili strutture di controllo:
  • solo interno (nomina di un organo di controllo, unipersonale o collegiale, che svolga sia la funzione di controllo sulla gestione, sia la revisione legale),
  • solo esterno (nomina di un revisore, che svolga la sola revisione legale),
  • ovvero interno ed esterno (nomina sia dell’organo di controllo, sia del revisore).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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