Nell’ambito della revisione legale del bilancio di esercizio, le responsabilità del revisore legale, relativamente alle stime contabili, sono trattate nel principio di
revisione ISA 540.
Occorre precisare che l’ISA 540 fa parte del gruppo di ISA modificati con la Determina del Mef/Rgs del 3 agosto 2020. Tali modifiche si sono rese anche necessarie per fornire, al revisore legale, ulteriori regole e linee guida al fine di affrontare la crescente
complessità delle stime contabili e della relativa informativa di bilancio. Il principio di revisione ISA 540, nella sua nuova release, risulta completamente modificato.
È utile osservare come il predetto principio di revisione, relativamente alle stime contabili, richiede una separata valutazione del rischio intrinseco. Infatti la valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni, varia a seconda della natura di una determinata stima contabile.
Le possibilità che un’asserzione possa contenere eventuali errori significativi può dipendere o essere influenzata:
- dalla incertezza nella stima;
- dalla complessità;
- dalla soggettività;
- da altri fattori di rischio intrinseco o interrelazioni tra di loro.
Il revisore legale che dovesse trovarsi di fronte ad elementi incerti, ovviamente, dovrà richiedere al management aziendale elementi di supporto e/o attestazioni che in qualche modo possano eliminare il grado di incertezza che ha caratterizzato la sua verifica in un determinato momento. Vi è anche da dire che quando ci si trova di fronte a stime si possono avere diversi risultati o diverse situazioni, tali da innescare, conseguentemente, diverse ed appropriate verifiche oltre ad opportuni approfondimenti.
È estremamente indispensabile analizzare in maniera puntuale il concetto di stima contabile, in quanto se tale concetto dovesse venir meno, verrebbe anche meno ogni eventuale asserzione fatta dal revisore legale.
Le stime contabili sono dunque valori monetari relativi a diverse classi di operazioni e/o saldi contabili rilevati o che possano formare oggetto di informativa nel bilancio.
Le stime contabili di maggiore frequenza si evidenziano in particolare:
- sull’obsolescenza delle rimanenze;
- sugli ammortamenti di macchinari ed immobili;
- sui risultati di contenziosi in corso;
- sulla valutazione di infrastrutture;
- sulla valutazione degli strumenti finanziari;
- sugli eventuali pagamenti basati su azioni;
- sugli accantonamenti per presumibili perdite su crediti;
- sulle obbligazioni di garanzia;
- sulla valutazione di rischi derivanti da contratti assicurativi;
- sul fair value di attività o passività acquisite in un’aggregazione aziendale, inclusa la determinazione dell’avviamento e delle attività immateriali;
- sui ricavi derivanti da contratti a lungo termine;
- sulla perdita di valore derivanti da attività non correnti – immobili/macchinari posseduti per la vendita e/o altro.
Concludendo, a nostro parere, non si può non evidenziare, come il nuovo principio Isa Italia 540 ha contribuito ad aumentare la qualità della revisione, guidando il revisore legale nella esecuzione di più appropriate procedure per la valutazione delle stime contabili e per le relative informative non trascurando, inoltre, linee guida sulle modalità con cui le regole del principio possono essere scalabili.