Nelle pagine del nostro Quotidiano ci siamo più volte occupati della vicenda collegata alla nomina dell’organo di controllo o del revisore in seno alle “nano-imprese”, come prescritto dal terzo comma dall’art. 379 del
CCII con riferimento alle soglie di cui al novellato art. 2477 del C.C.
Non più tardi dello scorso 2 luglio (
Arrivata la proroga al 2022 per la nomina del revisore dopo la scadenza del termine) annunciavamo la “comparsa” dell’emendamento 51.04 (presentato dall’On.le Comaroli ma accompagnato dalla firma di altri 26 deputati) il quale procrastinava il termine ultimo per la nomina dell’organo di controllo/revisore all’approvazione del bilancio 2021, quindi alla stagione bilanci 2022 (per i soggetti solari, che sono la gran parte).
La Camera, nella seduta dello scorso 8 luglio, ha approvato con 318 voti a favore, 231 contrari e 2 astenuti, la proposta di conversione del
DL 34/2020, come modificato durante i lavori della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati: quindi un ramo del Parlamento ha sancito la proroga che ora dovrà superare l’esame del Senato.
Uno sguardo al recente passato - L’obbligo di procedere alla nomina dell’organo di controllo/revisore come previsto dall’art. 379 del CCII ha sin da subito avuto “vita difficile”: ricordiamo a tutti il decorso inutile, per la gran parte delle società obbligate alla nomina, dell’originario termine del 16 dicembre 2019 (nove mesi dall’entrata in vigore del CCII), l’audizione del Ministro dello Sviluppo Economico alla Camera dei Deputati dello scorso 5 febbraio nella quale dava atto che solo il 27,6% delle società obbligate a nominare l’organo di controllo/revisore entro il termine originario vi aveva effettivamente provveduto, confermando nel contempo che i pochi revisori nominati dovevano sottoporre a revisione già il bilancio 2019, contrariamente a quanto sostenuto da alcune parti; sino arrivare allo scorso 26 febbraio con la conversione D.L. 162/2019 che “riapriva i giochi” delle nomine fissando nel termine di approvazione del bilancio 2019 il momento entro il quale si doveva (finalmente) dar corso alle stesse.
Come ben sappiamo, la pandemia COVID-19 ci “ha messo del suo” in una situazione già intricata ab origine: con l’art. 106 del
DL 18/2020 si è prevista una generalizzata (e giusta) possibilità per tutte le società di approvare il bilancio 2019, e quindi dar corso alle nomine previste dal comma 3° dell’art. 379 del CCII, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro lo scorso 28 giugno. E tutto sembrava finito!
Un approccio alternativo - Fatta una doverosa ricostruzione degli eventi, alla luce della stessa, sfugge la logica dell’emendamento in commento: a nomine effettuate (o almeno tali dovrebbero essere), non si comprende la necessità della proroga testé approvata.
Se la finalità, come dichiarata nell’incipit dell’emendamento, era quella di
“contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” intendendosi (forse a ragione) eccessivamente penalizzante per molte realtà imprenditoriali l’introduzione in questo momento difficile storico del “sistema delle segnalazioni” di cui all’art. 14 del CCII; si poteva adottare una soluzione diversa, ovvero non procrastinare (nuovamente) le nomine, sospendendo invece l’obbligo di segnalazione posto in capo tanto all’organo di controllo/revisore (art. 14 CCII) quanto dei creditori pubblici qualificati (art. 15 CCII): una sorta di “moratoria” biennale negli obblighi di segnalazione che avrebbe consentito, da un lato, un “periodo di rodaggio” per le nano-imprese ed i relativi organi di controllo/revisori e dall’altro la possibilità (speriamo) per il tessuto economico di ritornare ai livelli “pre-pandemia”.
Una soluzione come quella sopra delineata avrebbe avuto anche il vantaggio di non creare un disallineamento temporale fra l’entrata in vigore del CCII (differita al prossimo 1° settembre 2021 dall’art. 5 del
DL 23/2020) e “l’obbligo di nomina” previsto dall’articolo 379 del medesimo CCII, generando quindi una situazione di imbarazzante vuoto: formalmente il sistema delle segnalazioni ex art. 14 entrerà in vigore in un’epoca in cui un certo numero di società, pur avendo superato i parametri quantitativi dell’art. 2477, non avranno ancora “lecitamente” nominato chi queste segnalazioni le deve effettuare!
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