27 gennaio 2020

Revisione nelle nano-imprese: l’esame dei saldi di apertura

Autore: Paola Sabatino
Un aspetto rilevante che caratterizza la revisione contabile delle nano imprese nell’esercizio nel quale per la prima volta sono assoggettate all’obbligo di revisione legale, è quello relativo all’acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati relativamente ai saldi di apertura.

Il principio di revisione ISA Italia 510, tratta delle responsabilità del revisore relativamente ai saldi di apertura in un primo incarico di revisione contabile.

Tale principio, chiarisce che nello svolgere un primo incarico di revisione, l’obiettivo del revisore relativamente ai saldi di apertura è quello di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se:
  • i saldi di apertura contengano errori che influiscono in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame;
  • appropriati principi contabili, utilizzati per la determinazione dei saldi di apertura, siano stati applicati coerentemente nel bilancio del periodo amministrativo in esame, ovvero se i cambiamenti di tali principi contabili siano stati appropriatamente contabilizzati, adeguatamente rappresentati e descritti in bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

Pertanto, nel caso di società assoggettate a revisione legale per la prima volta, dove il bilancio del periodo amministrativo precedente non è stato oggetto di revisione contabile, bisogna verificare preliminarmente la coincidenza tra i saldi risultanti dal bilancio di chiusura e quelli di apertura del bilancio assoggettato a revisione legale.

Procedura di revisione - Il revisore deve leggere il bilancio più recente, ove presente, e l’eventuale relazione su tale bilancio emessa dal revisore precedente, per acquisire informazioni attinenti ai saldi di apertura, inclusa l’informativa. Pertanto, dovrà acquisire gli elementi probativi sufficienti e appropriati per stabilire se i saldi di apertura contengano errori che influiscono in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame:
  • definendo se i saldi di chiusura del periodo amministrativo precedente siano stati correttamente riportati a nuovo nel periodo amministrativo in esame ovvero, ove appropriato, siano stati rideterminati;
  • definendo se i saldi di apertura riflettano l’applicazione di appropriati principi contabili.

Si evidenzia che il documento ISA Italia 510 richiede al revisore, nel primo anno di incarico, di verificare i saldi iniziali del bilancio, ma poiché le nano-imprese non sono state precedentemente sottoposte a controllo contabile per alcune voci, come per le rimanenze iniziali di magazzino, non sarà possibile raccogliere adeguati elementi probativi circa la loro entità in quanto sono imprese spesso esonerate dall’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino.

Occorre precisare che nel caso in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile, il revisore dovrà riesaminare le carte di lavoro del revisore precedente per acquisire elementi probativi a supporto dei saldi di apertura.

Per quanto attiene alle attività e alle passività non correnti, quali immobili, impianti e macchinari, immobilizzazioni finanziarie e debiti a lungo termine, alcuni elementi probativi possono essere acquisiti dal revisore, esaminando le registrazioni contabili e altre informazioni a supporto dei saldi di apertura.

Il medesimo principio ISA Italia 510, precisa che ove il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui saldi di apertura, lo stesso dovrà dichiarare l’impossibilità di esprimersi sul bilancio con giudizio con rilievi, ovvero negativo.
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