14 ottobre 2020

Revoca di sindaci e revisori in SRL e cooperative per perdita del presupposto

Autore: Emanuele Galtieri
Con quesito del 31 luglio scorso, l’Alleanza delle Cooperative Italiane, coordinamento nazionale costituito da Legacoop, Confcooperative e AGCI, ha interpellato il Ministero dello Sviluppo Economico in riferimento a possibilità e modalità di revoca di sindaci e revisori da parte di SRL e cooperative che rimandino al modello organizzativo SRL, in conseguenza dell’intervenuta proroga al 2022 dell’obbligo di nomina di cui all’articolo 2477 del codice civile.

La tematica, già trattata sulle pagine di Fiscal-Focus (Crisi d’impresa: nomina organo di controllo per le cooperative, 19 giugno 2019), attiene alle modifiche introdotte con la nuova disciplina sulla crisi d’impresa al citato articolo 2477 del codice civile, con il conseguente abbassamento dei limiti dimensionali che, anche singolarmente superati per due esercizi consecutivi, fanno insorgere l’obbligo di nomina del revisore legale o dell’organo di controllo di legittimità.

Il termine per l’adeguamento, posto a carico di SRL e cooperative destinatarie del nuovo obbligo, è stato oggetto di un doppio rinvio. Dapprima, il decreto milleproroghe l’ha spostato dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione del bilancio per l’esercizio 2019; in seguito, con la conversione del decreto “Rilancio”, intervenuta già oltre la scadenza previgente, se ne è prevista l’ulteriore proroga di due anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.

L’ingiusta discriminazione nei confronti delle società virtuose - Sono numerose le SRL e cooperative che, nel rispetto del termine originariamente stabilito o di quello derivante dalla prima proroga, si sono messe in regola con il nuovo obbligo, provvedendo alla nomina di revisori legali o sindaci. Nel primo caso, a seguito dell’ulteriore citata proroga al 2022 e in applicazione dell’articolo 4, lettera i) del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 261, sussisterebbero i presupposti per la revoca dell’incarico per “sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”. Diversamente, per la revoca del collegio sindacale o del sindaco unico, l’articolo 2400 del codice civile, oltre a richiedere l’accertamento di una giusta causa, impone che la deliberazione di revoca si “approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato”.

L’Alleanza delle Cooperative Italiane ha così evidenziato come, non riconoscendo la sussistenza di una giusta causa di revoca, si determinerebbe un ingiusto pregiudizio nei confronti di quelle società che hanno diligentemente provveduto alla nomina dell’organo di controllo nel rispetto della normativa al tempo vigente. Tali imprese, infatti, gravate dai maggiori oneri connessi all’istituzione dell’organo di controllo, si ritroverebbero impossibilitate a provvedere alla revoca degli incarichi, a differenza di tutte quelle società che, pur avendo colpevolmente indugiato, rimarrebbero impunemente esonerate dall’applicazione della novella per un ulteriore biennio.

Le richieste dell’Alleanza e il parere del Ministero - Per tali ragioni, l’ACI ha chiesto alla Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del MISE di confermare l’applicabilità dell’articolo 4, lettera i) del D.M. n.261 del 2012 al caso di nomina del revisore legale, e di esprimersi sull’ammissibilità della revoca per giusta causa, “senza che vi sia l’avallo del Tribunale di cui all’articolo 2400, comma 2, del codice civile”, anche nell’ipotesi di nomina dell’organo di controllo.

Il Ministero, con Parere del primo ottobre scorso, si è espresso favorevolmente rispetto al riconoscimento della giusta causa di revoca dell’incarico del revisore o del sindaco per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina. Tuttavia, ha ritenuto opportuno precisare che, nel caso in cui sia stato nominato un organo di controllo, “ancorché la fattispecie in esame possa qualificarsi come giusta causa di revoca, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga in modo diverso, alla stessa non si può procedere se non nel rispetto pedissequo delle disposizioni di cui all’art. 2400 cc”, con la conseguente necessaria approvazione del Tribunale, sentito l’interessato.
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