Durante il controllo contabile sarà necessario prestare attenzione alle
scritture di assestamento per la verifica della competenza economica. Tali scritture rappresentano i passaggi indispensabili per trasformare i valori contabili rilevati secondo il principio della manifestazione finanziaria in valori di bilancio e sono propedeutiche per la rappresentazione del capitale di funzionamento e del risultato economico dell’esercizio. In tale circostanza si collocano le scritture di completamento, di integrazione, di rettificazione e di ammortamento. Le varie scritture hanno il compito di esprime integrazioni e storni da apportare alle scritture contabili, in ossequio al principio di competenza economica secondo il quale costi e ricavi devono concorrere alla formazione del reddito di periodo nell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla data di pagamento o incasso (art. 2425 bis del cod. civ.).
A titolo esemplificativo tra le scritture di integrazione si riportano i crediti costituiti da fatture da emettere. Cioè operazioni già avvenute, il cui documento contabile (la fattura differita), alla data di chiusura dell’esercizio, non è stato ancora emesso. La mancata emissione del documento non arreca nessun pregiudizio in quanto, se documentata da D.D.T., può essere legittimamente emessa nei gg. successivi all’effettuazione dell’operazione e, quindi nel nuovo esercizio, determinerà l’obbligo di considerare gli effetti di un’operazione già perfezionata ma con documento di liquidazione non ancora emesso.
In questo caso il revisore legale sarà tenuto a verificare che:
- l’operazione sia realmente avvenuta controllando il D.D.T. che le documenta;
- l’operazione risulti correttamente liquidata negli importi ivi esposti.
È necessario però ricordare che, in presenza di ricavi per servizi da fatturare (cioè quelli che il periodo di competenza corrisponderà all’ultimazione dei servizi), è fondamentale la lettura delle condizioni contrattuali che presiedono alla fatturazione per stabilire l’effettività di ricavi che potrebbero essere stati semplicemente appostati al fine di migliorare, fittiziamente, le risultanze del bilancio.
Per tali controlli il revisore legale verificherà: il registro Iva vendite e le fatture emesse nel periodo successivo alla data di chiusura del bilancio.
Il
test di revisione è articolato in più fasi:
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individuazione dell’intervallo temporale da esaminare. In questo caso sarà opportuno considerare un periodo di riferimento compreso tra l’inizio dell’esercizio successivo (in genere 1° gennaio) ed i primi mesi dello stesso esercizio seguente (ovviamente l’intervallo potrà variare in relazione alle dimensioni e al settore di appartenenza dell’azienda);
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fissazione delle soglie di importo da esaminare. Normalmente viene stabilita una soglia che non dovrà superare il cd errore tollerabile (per meglio dire quell’errore che possa essere “sopportato” senza compromettere la veridicità del bilancio, sulla base delle valutazioni preliminari che il revisore legale è tenuto ad effettuare). È auspicabile che, nelle imprese di medie dimensioni, ci si orienti su una quadratura pressoché totale delle fatture rispetto a quanto stanziato alla fine dell’esercizio precedente;
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l’esame della scheda contabile relativa alle fatture da emettere e controllo documentale. In questo caso si partirà dall’analisi contabile dei ricavi stanziati in sede di scritture di assestamento e se ne verificherà la corrispondenza con le fatture emesse e con la relativa documentazione sottostante (D.D.T., contratti, accordi, etc.). Inoltre, sarà anche opportuno visionare le copie cartacee delle fatture da emettere relative al periodo di imposta selezionato, sulla base delle soglie di rilevanza stabilite, per verificarne la corretta imputazione e l’esatta competenza economica;
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analisi del registro Iva vendite. Sulla base delle verifiche sopra menzionate controllare se le relative imputazioni siano state correttamente riportate nel registro vendite.
Concludiamo sottolineando che l’avvento della fatturazione elettronica è sicuramente un utile strumento che agevola il controllo nella revisione oltre a rafforzare il sistema di controllo aziendale interno. Inoltre, la fatturazione elettronica è anche determinante per la riduzione del rischio di controllo. Il processo amministrativo è tracciabile e il Sistema di Interscambio effettua alcune verifiche non sempre previste nel processo tradizionale. Infatti il SdI entra nel dettaglio verificando: la presenza delle informazioni minime obbligatorie previste per legge (cioè gli estremi identificativi del cliente e del fornitore, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti o dei servizi prestati, l’imponibile, l’aliquota e l’Iva), che i valori della partita IVA del fornitore (cedente/prestatore) e di partita IVA o codice fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe tributaria, nonché la coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA. È comunque importante che il revisore legale verifichi l’affidabilità del software utilizzato dall’impresa, (per esempio andando a verificare che il numero di fatture consegnate dal SdI ad una determinata data sia in linea con quello che risulta contabilizzato dall’azienda.
La fatturazione elettronica ha anche notevolmente velocizzato i tempi d’individuazione delle fatture da ricevere e da emettere a fine esercizio, in virtù del fatto che non è più possibile spedire fatture retrodatate. Tale rigidità e velocità ha rappresentato per il revisore una maggiore tutela. Infatti, l’individuazione delle fatture da verificare, potrà avvenire solo attraverso la consultazione on line, in quanto la copia cartacea non ha più alcuna valenza fiscale e comunque non vi è nemmeno l’obbligo della conservazione della versione cartacea.