3 febbraio 2021

Standard Internazionali in materia di Revisione Legale – ISA

Autore: Franco Rubino
Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ha previsto, con l’art. 11, comma 1, che in Italia la revisione legale sia svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE.

Tali principi dal 2010 ad oggi hanno subito numerosi interventi di aggiornamento. Tali aggiornamenti si rendono necessari al fine di adeguare l’applicazione dei principi ISA alla normativa Italiana.

A seguito della convenzione stipulata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL), l’Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale (Assirevi) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) sono i soggetti, congiuntamente al Mef e alla Consob, ammessi a definire le modalità di elaborazione dei principi di revisione che i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare nell’esercizio della propria professione.

Il 5 agosto 2020, è stato pubblicato l’ultimo aggiornamento che riguarda 22 principi ISA che, cosi come modificati, saranno applicati a partire dalla revisione dei bilanci chiusi al 31/12/2020. Pertanto, con riferimento all’esercizio 2020, i revisori legali si troveranno a gestire sia le complessità derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, che quelli derivanti dall’applicazione dei nuovi principi di revisione.

In termini applicativi si ricorda che i soggetti incaricati della revisione legale devono fare riferimento al testo dei principi nella loro interezza, inclusa la sezione delle linee guida (https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/normativa/principiRevisione/).

I 22 principi interessati dall’adeguamento sono:
  1. ISA 200 - OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA);
  2. ISA 210 - ACCORDI RELATIVI AI TERMINI DEGLI INCARICHI DI REVISIONE;
  3. ISA 220 - CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL’INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO;
  4. ISA 230 - LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE;
  5. ISA 240 - LE RESPONSABILITA’ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO;
  6. ISA 250 - LA CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO;
  7. ISA 260 - COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA’ DI GOVERNANCE;
  8. ISA 265 - COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE;
  9. ISA 300 - PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO - (2018)
  10. ISA 315 - L’IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPRENSIONE DELL’IMPRESA E DEL CONTESTO IN CUI OPERA;
  11. ISA 320 - SIGNIFICATIVITÀ NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE;
  12. ISA 330 - LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI;
  13. ISA 402 - CONSIDERAZIONI SULLA REVISIONE CONTABILE DI UN’IMPRESA CHE ESTERNALIZZA ATTIVITÀ AVVALENDOSI DI FORNITORI DI SERVIZI;
  14. ISA 450 - VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE;
  15. ISA 500 - ELEMENTI PROBATIVI;
  16. ISA 540 - REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE, E DELLA RELATIVA INFORMATIVA;
  17. ISA 550 - PARTI CORRELATE;
  18. ISA 580 - ATTESTAZIONI SCRITTE;
  19. ISA 610 - UTILIZZO DEL LAVORO DEI REVISORI INTERNI;
  20. ISA 700 - FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO;
  21. ISA 701 - COMUNICAZIONE DEGLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE CONTABILE NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE;
  22. ISA 705 - MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE;

Restano mentre invariati seguenti altri principi:
  • ISA 250B, “LA VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE”;
  • ISA 501, “ELEMENTI PROBATIVI - CONSIDERAZIONI SPECIFICHE SU DETERMINATE VOCI”;
  • ISA 505, “CONFERME ESTERNE”;
  • ISA 510, “PRIMI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE - SALDI DI APERTURA”;
  • ISA 520, “PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA”;
  • ISA 530, “CAMPIONAMENTO DI REVISIONE”;
  • ISA 560, “EVENTI SUCCESSIVI”;
  • ISA 570, “CONTINUITÀ AZIENDALE”;
  • ISA 600, “LA REVISIONE DEL BILANCIO DEL GRUPPO -CONSIDERAZIONI SPECIFICHE”;
  • ISA 620, “UTILIZZO DEL LAVORO DELL’ESPERTO DEL REVISORE”;
  • ISA 706, “RICHIAMI D’INFORMATIVA E PARAGRAFI RELATIVI AD ALTRI ASPETTI NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE”;
  • ISA 710, “INFORMAZIONI COMPARATIVE - DATI CORRISPONDENTI E BILANCIO COMPARATIVO”;
  • ISA 720, “LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE ALTRE INFORMAZIONI PRESENTI IN DOCUMENTI CHE CONTENGONO IL BILANCIO OGGETTO DI REVISIONE CONTABILE”;
  • ISA 720B, “LE RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E AD ALCUNE SPECIFICHE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI”.

È anche opportuno ricordare che, dal 1° gennaio 2015, è in vigore il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia 1) che, seppur non modificato dagli interventi della Ragioneria Generale dello Stato, tratta le responsabilità del Revisore Legale con specifico riferimento all’attività che lo stesso è chiamato a svolgere.

La revisione legale, svolta in conformità ai principi ISA è esercitata ai sensi di legge da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali. Nei casi espressamente previsti dagli artt. 2409 bis, comma 2, e 2477, comma 4, cod. civ., ai sensi dei quali lo statuto, in alcuni casi, può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale, in questo caso, i relativi componenti o il sindaco unico devono essere iscritti nel predetto Registro.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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