L’art. 3, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, Decreto “Milleproroghe” (legge 15/2022), modifica l’art. 6, comma 1, del Decreto “Liquidità”, sostituendo alle parole “31 dicembre 2020” le parole “31 dicembre 2021”. Anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c. ed il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo.
Nel caso descritto se all’organo di amministrazione viene imposto l’onere di dar conto di tale decisione nella relazione patrimoniale, impegnativi sono anche i compiti dell’organo di controllo che diventano maggiormente complessi nel caso in cui tale facoltà di rinvio delle perdite di esercizio sia stata azionata anche nell’esercizio 2020. I sindaci sono tenuti a formulare le proprie osservazioni sia nel caso in cui la sospensione degli obblighi codicistici sia stata programmata dagli amministratori per la prima volta, sia nel caso in cui la società abbia deliberato già in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la sterilizzazione delle perdite. L’organo di controllo è tenuto a: considerare l’opportunità dell’operazione valutando le ragioni che hanno determinato le perdite e se le stesse siano state correttamente individuate e illustrate dall’organo amministrativo; esaminare i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale soffermandosi sui fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e sull’evoluzione della gestione sociale. Tuttavia, un supplemento di indagine e attenzione andrà rivolto alle situazioni in cui oggetto di sterilizzazione siano state anche le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Infatti, sebbene le perdite emerse nel corso dell’esercizio 2020 siano ormai state “congelate” fino all’approvazione del quinto esercizio successivo, l’emersione di nuove e rilevanti perdite nel 2021 che portino il capitale sotto il limite legale potrebbero essere indice di una crisi endogena che stia intaccando le funzionalità operative ed organizzative delle società mettendo la stessa in difficoltà con gli istituti di credito che hanno concesso finanziamenti a medio-lungo termine accompagnati da covenants finanziari.
In questo caso alla crisi patrimoniale potrebbe già essersi affiancata una crisi finanziaria che necessita alla luce del nuovo diritto della crisi di impresa di diverse e più incisive iniziative rispetto alla mera e semplice sospensione degli obblighi civilistici. Necessario in tal caso la verifica della continuità aziendale con lo scopo di capire la capacità dell’impresa di far fronte alle proprie obbligazioni nei 12 mesi successivi alla chiusura del bilancio d’esercizio. Nelle proprie osservazioni il collegio sindacale, indagando la ragionevolezza e la coerenza di quanto relazionato dagli amministratori ai fini del ripristino dell’equilibrio economico e finanziario dell’impresa, dovrà verificare con maggiore dettaglio l’ottica prospettica di recupero delle perdite cumulate, soprattutto quando il capitale sociale sia sceso al di sotto del limite di legge o sia azzerato.
D’altra parte, specifica attenzione i sindaci dovranno in seguito porla per l’intero periodo dei cinque esercizi successivi, durante il quale sembra opportuno che il collegio sindacale, nell’espletamento delle proprie funzioni di vigilanza ex art. 2403 c.c., intensifichi lo scambio informativo con l’organo di amministrazione, valutando nel caso la percorribilità di opzioni alternative che possano contribuire a evitare l’insorgere di future insolvenze. Non bisogna dimenticare, infatti, come, oltre alla spontanea attivazione presso l’organo di amministrazione con la segnalazione attualmente prevista nell’art. 15
D.l. n. 118/2021, i sindaci, nella persona del presidente collegio siano i destinatari delle segnalazioni di esposizioni debitorie rilevanti o di ritardi nei pagamenti della società effettuate dai creditori pubblici qualificati con un dovere di attivazione per l’emersione della crisi, che necessariamente comporta nel quinquennio di disapplicazione delle disposizioni codicistiche sulla copertura delle perdite, al fine di non incorrere in possibili e future responsabilità per mancata attivazione, il monitoraggio continuo dell’attività compiuta dagli amministratori per evitare l’ulteriore aggravamento della condizione di squilibrio patrimoniale economico e finanziario.