Struttura della Relazione Finale di revisione legale
Autore: Franco Rubino e Alfonso Falace
Il legislatore europeo e lo IAASB hanno emanato, rispettivamente, norme e principi di revisione che hanno modificato la struttura e il contenuto della relazione di revisione con l’obiettivo di favorire una maggiore trasparenza nella lettura dei bilanci da parte dei terzi utilizzatori. Prima dei suddetti interventi, la relazione finale di revisione si riferiva alla conclusione di un processo che riportava, ad esito dello stesso, una sintesi del giudizio sul bilancio nel suo complesso.
L’introduzione di norme e principi si è resa necessaria per rispondere alle sempre maggiori esigenze del mercato, ritenendo opportuno aumentare la trasparenza con l’accrescimento del valore informativo della relazione di revisione a tutela dei suoi utilizzatori.
Alla luce di quanto detto, l’emissione della relazione di revisione è disciplinata dai seguenti principi:
ISA Italia nr. 700, “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”;
ISA Italia nr. 701, “Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente”;
ISA Italia nr. 705, “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”;
ISA Italia nr. 706, “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”;
ISA Italia nr. 710, “Informazioni comparative - Dati corrispondenti e bilancio comparativo”;
ISA Italia nr. 570, “Continuità aziendale”;
ISA Italia nr. 260, “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”.
La struttura della relazione di revisione è composta da:
titolo (Relazione del revisore (società di revisione) indipendente ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39);
destinatario (soci/azionisti);
giudizio del revisore;
elementi alla base del giudizio (inclusi i requisiti etici e di indipendenza);
incertezze significative (continuità aziendale);
aspetti chiave della revisione (solo EIP)
responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo;
responsabilità del revisore (società di revisione) (definizione errori significativi, valutazione rischi di errori significativi, comprensione controllo interno, appropriatezza dei principi contabili adottati, appropriatezza postulato continuità aziendale, valutazione del bilancio nel suo complesso, responsabilità sul bilancio consolidato, comunicazione alla governance dei risultati di revisione, dichiarazione di indipendenza, aspetti chiave della revisione);
altre informazioni (conferimento e durata del mandato se EIP, dichiarazione di coerenza con la relazione aggiuntiva, servizi diversi della revisione);
relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari contenente il giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e) D.Lgs. 39/2010 (giudizio di coerenza e di conformità sulla relazione sulla gestione, portata delle procedure, dichiarazione sugli errori significativi);
eventuali richiami d’informativa;
eventuali altri aspetti;
nome del revisore (o dei membri o membri del C.S. se affidata anche la revisione legale, per le società di revisione, il nome del responsabile dell’incarico – “tutte le persone fisiche indicate appongono la propria firma accanto al proprio nome e cognome”);