15 dicembre 2021

Valutazione degli errori significativi identificati

Autore: Daniele Sirianni e Alfonso Falace
Una volta terminate le procedure di verifica, il revisore legale deve necessariamente valutare gli errori significativi identificati durante il periodo di revisione.

Il revisore legale, al fine di poter dar luogo a questa valutazione, dovrà provvedere a cumulare gli errori, naturalmente escludendo quelli trascurabili. La definizione di questo cumulo sarà utile al revisore legale anche per considerare un’eventuale rettifica della strategia generale e del proprio piano di revisione. Una volta determinato il peso complessivo degli errori, il revisore legale li comunicherà alla direzione dell’impresa, affinché la stessa possa intraprendere le iniziative necessarie per porre in essere le dovute correzioni. Qualora non dovessero essere corretti tutti gli errori evidenziati, il revisore legale dovrà valutarne nuovamente la significatività e richiederne nuovamente la correzione. In mancanza, dovrà necessariamente informare la direzione delle conseguenze sulla formazione del giudizio finale sul bilancio.

Il principio ISA 450, sancisce che, una volta completate le procedure di verifica e identificati gli errori significativi a livello di asserzioni e bilancio, il revisore legale è tenuto a valutare l’effetto di tali errori sul bilancio ed evidenziarli alla governance.

Quindi il revisore legale non potrà non valutare l’effetto degli errori riscontrati nello svolgimento della revisione legale e l’eventuale effetto sul bilancio anche degli errori comunicati e non corretti.

Il revisore legale, al fine di facilitarne la comunicazione di tutti gli errori riscontrati, alla direzione ed ai responsabili di governance, li suddividerà in:
  • errori oggettivi, o meglio tutti quelli sui quali non sussiste un minimo dubbio;
  • errori soggettivi, cioè quelli che derivano dalle differenze venute fuori da un diverso punto di vista tra revisore legale e governance in merito a stime e/o scelta/all’applicazione dei principi contabili.
  • errori proiettati, per meglio dire quelli che rappresentano una stima più puntuale degli errori nelle popolazioni. Per ottenere tale stima sarà necessario proiettare gli errori identificati nell’ambito dei campionamenti sulle intere popolazioni, da cui i medesimi campioni vengono estratti.

La governance dell’impresa avrà così la possibilità di valutare se le voci indicate dal revisore legale contengano effettivamente errori e quindi intraprendere le necessarie iniziative.

Qualora la direzione aziendale non si trovasse d’accordo e si dovesse rifiutare di correggere gli errori evidenziati, ne dovrà dare comunicazione al revisore legale tramite attestazione scritta. Quest’ultimo dovrà conseguentemente comprendere le ragioni per le quali la direzione non ha effettuato le correzioni e dovrà tenerne conto nell’effettuare la valutazione complessiva se il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

Se, invece, la direzione dovesse adoperarsi per la correzione di tutti gli errori, allora si ridurranno, indubbiamente, i rischi di errori significativi nei bilanci futuri, causati dall’effetto cumulativo degli errori non significativi non corretti e relativi ai periodi amministrativi precedenti.

Comunque, prima di procedere alla valutazione degli effetti causati dagli errori non corretti, sarà necessario valutare nuovamente la significatività, in conformità all’ISA 320, al fine di confermare se rimanga comunque appropriata, alla luce dei risultati patrimoniali, finanziari ed economici effettivi dell’impresa. Questo perché, durante lo svolgimento della revisione, il revisore legale potrebbe essere venuto a conoscenza di ulteriori informazioni tali da portarlo a definire una soglia di significatività diversa da quella precedentemente pianificata.
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