La Norma n. 5.3. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015, prevede che “Ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale scambia tempestivamente informazioni con il revisore legale”, in ottemperanza al disposto normativo di cui all’art. 2409-septies c.c. il collegio sindacale scambia periodicamente dati e informazioni con l’incaricato della revisione legale, se
nominato, per l’espletamento dei rispettivi compiti. La differente natura delle funzioni svolte da tali soggetti fa sì che le informazioni che essi possiedono siano diverse. Pertanto le informazioni che il collegio sindacale scambia con l’incaricato della revisione legale devono intendersi limitate a quelle che si rendono necessarie per svolgere la propria funzione.
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