Disoccupazione agricola, domanda entro il 31 marzo
Indennità erogata in un’unica soluzione per i lavoratori agricoli dipendenti
Autore: Luciana Giampà
Domanda - Si chiede quali siano i requisiti da soddisfare per usufruire della disoccupazione agricola e quale sia il termine ultimo per presentare l’apposita domanda. Risposta – Per quanto concerne il termine di presentazione della domanda di disoccupazione agricola si rende noto che la scadenza è…
Beneficiari e requisiti
La prestazione economica è rivolta a:
operai agricoli a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti nell’anno di competenza della prestazione;
operai agricoli a tempo indeterminato, assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
piccoli coloni;
compartecipanti familiari;
piccoli coltivatori diretti che integrano l’iscrizione negli elenchi nominativi con versamenti volontari fino a 51 giornate.
In merito alla domanda di cui sopra, si chiarisce che l’indennità spetta ai lavoratori agricoli dipendenti:
iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli OTD per l’anno di competenza della domanda, o abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
con almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
con almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno di competenza dell’indennità e dall’anno precedente. Per il raggiungimento dei 102 contributi, sono utilizzabili anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Se presenti i requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità, in caso di:
lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento;
padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Pagamento: quanto spetta
L’importo, pagato in un’unica soluzione direttamente dall’INPS è pari:
al 40% della retribuzione di riferimento, con trattenuta del 9% a titolo di contributo di solidarietà per un massimo di 150 giorni;
al 30% della retribuzione effettiva, senza trattenuta per contributo di solidarietà, per gli operai agricoli a tempo indeterminato.
Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata online all’INPS, accedendo con le proprie credenziali. In alternativa:
via contact center;
rivolgendosi agli entri di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Inoltre, al momento di presentazione della domanda, l’interessato può richiedere l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) entro il limite di presentazione retroattiva di cinque anni.
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