2 novembre 2023

Impresa agricola e credito d’imposta investimento 4.0: necessaria la perizia per l’accesso al beneficio

Bene interconnesso

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Per accedere al credito d’imposta per investimenti 4.0 da parte dell'impresa agricola è necessaria una perizia tecnica? Se successivamente il bene o il sistema di connessione informatico 4.0 (attestato con la perizia) è stato modificato o, addirittura, i macchinari non sono più interconnessi, cosa accade?

Risposta - Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata e rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Da tale documento deve risultare che i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui agli allegati A (beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati) e B (beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0) e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

La perizia prodotta inizialmente per accedere al beneficio attesta i requisiti tecnici facendo la fotografia di quel momento.

Se successivamente il bene o il sistema di connessione informatico 4.0 è stato modificato o addirittura i macchinari non sono più interconnessi, può essere che i requisiti tecnici obbligatori siano decaduti rendendo la macchina non conforme alla normativa. Tale situazione può causare la decadenza del beneficio.

Alla luce della Risposta 394/2021 dell’8 giugno 2021 e della Circolare 9/E del 23 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di accertamento/controllo, non sarà sufficiente esibire soltanto i documenti contabili e la perizia, ma occorrerà da parte dell’impresa beneficiaria “documentare, attraverso adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti”.

Precisiamo non è molto chiaro il significato reale di reportistica “adeguata e sistematica” in quanto nessun ente si è espresso sul significato.
Il credito ha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Il credito è concesso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Il credito d'imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfettario, alle imprese agricole e a quelle marittime.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231). La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
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