15 novembre 2023

Aiuti di Stato: 40.000€ la nuova soglia de minimis per prodotti della pesca e dell’acquacoltura

Autore: Cinzia De Stefanis
Passa da 30mila a 40mila euro l'importo massimo degli aiuti de minimis concedibili (nell'arco di tre esercizi finanziari) alle imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Proroga prevista fino al 31 dicembre 2029. E’ con il regolamento Ue 2023/2391 del 4 ottobre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea - Serie L - del 5.10.2023) che sono stati modificati i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti «de minimis» per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica.

Registro degli aiuti completo -L’innalzamento di tale massimale è possibile in quanto lo Stato italiano si è dotato di un registro degli aiuti completo delle informazioni richieste dal regolamento UE n. 717/2014.
Il regolamento (UE) n. 717/2014 si applica attualmente agli aiuti concessi alle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, ivi comprese le imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Mentre il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione si applica solo alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura - Altra novità di rilievo è che solo la produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura continua ad essere disciplinata dal regolamento (UE) n. 717/2014 (de minimis pesca), mentre la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura vengono ora disciplinate dal regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis generale) che prevede un diverso massimale.

Trattamento differenziato -Il trattamento differenziato della trasformazione e della commercializzazione di prodotti provenienti da catene alimentari diverse può in ultima analisi rischiare di alterare le dinamiche del settore alimentare. In considerazione della natura delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e delle analogie con altre attività di trasformazione e commercializzazione, il regolamento (UE) n. 1407/2013 dovrebbe applicarsi alle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, purché siano soddisfatte determinate condizioni. A tal fine, né le attività svolte nell’azienda o a bordo, necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione dovrebbero essere considerate attività di trasformazione o commercializzazione.

Flotte pescherecce - Tenuto conto della situazione delle flotte pescherecce delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato, alcune operazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 dovrebbero eccezionalmente essere incluse solo per tali regioni ultraperiferiche. Le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri rappresentano una parte sostanziale delle flotte pescherecce delle regioni ultraperiferiche, e le operazioni volte all’ammodernamento di tali imbarcazioni sono adeguate per affrontare i problemi di sicurezza, dovuti in particolare all’obsolescenza delle flotte come pure alla forte esposizione a eventi meteorologici estremi. A causa della lontananza, delle dimensioni ridotte e del carattere artigianale delle attività di pesca in queste regioni, e considerato che gli aiuti «de minimis» per queste operazioni sono soggetti ai massimali «de minimis» e ai limiti nazionali stabiliti nel regolamento (UE) n. 717/2014, tali aiuti restano al di sotto di un livello che possa incidere sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno.
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