Il rifiuto di annullare in autotutela l’accertamento divenuto definitivo è legittimo anche quando l’Ufficio ha commesso effettivamente un errore nell’esercizio della potestà impositiva: il contribuente che richiede all’Amministrazione Finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto.
Ne deriva che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela si può proporre impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 25524/14, pubblicata il 2 dicembre dalla Sesta Sezione Tributaria della Suprema Corte.
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Accertamento definitivo. No all’autotutela (94 kB)
Accertamento definitivo. No all’autotutela - Giustizia & Sentenze N. 5-2015
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