La sanzione dell’inutilizzabilità dei documenti non prodotti in sede amministrativa scatta solo ove l’Amministrazione, invece di esercitare i propri poteri di indagine e accertamento bancario, abbia invitato il contribuente a esibire la specifica documentazione relativa a tali rapporti. L’invito rivolto al cittadino
deve essere “specifico e puntuale”, oltreché accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza.
È quanto ha sostenuto la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con l’ordinanza 11765 del 26 maggio 2014.
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Accertamento. Inottemperanza agli inviti (106 kB)
Accertamento. Inottemperanza agli inviti - Giustizia & Sentenze N. 39-2014
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