In tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'Ufficio finanziario, in caso di mancato recapito della raccomandata contenente l'avviso di accertamento all'indirizzo del destinatario, deve farsi applicazione, in via analogica, della regola dettata dall'art. 8, comma 4, della L. n. 890 del 1982, sicché il termine per proporre il ricorso va calcolato considerando che la notifica si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione dell'avviso di giacenza oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico.
È quanto emerge da una recente pronuncia della CTR della Lombardia che fa proprio l’insegnamento della Cassazione.
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Accertamento per posta. Notifica con compiuta giacenza (141 kB)
Accertamento per posta. Notifica con compiuta giacenza - Giustizia e sentenze n. 13 - 2017
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