La residenza dell'acquirente nel Comune in cui si trova l'immobile è un elemento costitutivo del beneficio prima casa, che viene provvisoriamente accordato anche quando l'acquirente risieda altrove ma, nell'atto di acquisto, dichiari di voler trasferire in quel Comune sua residenza. In tal caso, l'acquirente assume nei confronti del fisco l'obbligo di provvedere ad effettuale tale trasferimento nel termine di diciotto mesi, determinandosi, in caso di inadempimento, la decadenza dal beneficio. La decadenza può però essere esclusa se il mancato trasferimento della residenza nel termine indicato sia dovuto a causa di forza maggiore, da intendersi come evento non prevedibile, sovrastante la volontà del contribuente. La forza maggiore non è comunque ravvisabile né in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, né in caso di protrazione di lavori di straordinaria manutenzione, dato che la norma subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine indicato, nel Comune in cui è ubicato l'immobile e non necessariamente nell'abitazione acquistata.
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Agevolazione prima casa e forza maggiore (251 kB)
Agevolazione prima casa e forza maggiore - Fiscal Sentenze n. 125 - 2021
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