28 gennaio 2016

Amministrazione finanziaria. Accesso agli atti

Giustizia e sentenze n. 8 - 2016

Da alcune recenti pronunce dei giudici amministrativi emerge che l’Agenzia delle Entrate, gli Agenti della riscossione e l’INPS non possono negare l’accesso agli atti (per visione o estrazione di copia) al cittadino che abbia la necessità di curare o difendere i propri interessi giuridici. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Per quanto riguarda, in particolare, il procedimento di accertamento, fatte salve le ipotesi tassative di attività segretate, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e, comunque, tutti i soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. Una volta concluso il procedimento di accertamento, il diritto di accesso non può essere negato, sicché la parte pubblica deve, su istanza della parte privata interessata, rendere disponibili tutti gli atti di riferimento atteso che, di norma, deve riconoscersi in capo al contribuente un interesse giuridicamente rilevante ad accedere agli atti relativi al procedimento tributario che lo vede coinvolto (cfr. CdS, sent. n. 4046 del 2014).
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Amministrazione finanziaria. Accesso agli atti - Giustizia e sentenze n. 8 - 2016
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