Il contribuente che chiede la disapplicazione della norma antielusiva in materia di società di comodo, in difetto di allegazioni essenziali alla valutazione della relativa istanza, non può impugnare in sede giurisdizionale il silenzio – rifiuto apposto dalla Agenzia delle Entrate. In tal caso infatti l’istanza si considerata non presentata, con la conseguenza che il relativo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è atto meramente interlocutorio non rientrante tra gli atti di cui all’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. 546/1992. E’ quanto emerge dalla sentenza numero 5843, pubblicata lo scorso 13 aprile, dalla Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione.
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Antielusione. Istanza carente e disapplicazione (89 kB)
Antielusione. Istanza carente e disapplicazione - Giustizia & Sentenze N. 22-2012
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