L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ecc., prescritta in materia di IVA dall'art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 - e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973 -, è richiesta soltanto nel caso di “apertura coattiva” e non anche quando l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente.
Ne deriva che, anche in assenza dell’autorizzazione del P.M., sono utilizzabili, a fini probatori, i documenti costuditi nella cassaforte del contribuente che abbia fornito la combinazione alla Guardia di Finanza senza obiettare alcunché in seno alla dichiarazione resa a chiusura della verifica.
È quanto emerge dalla sentenza 18 febbraio 2015 n. 3204 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
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Apertura cassaforte senza autorizzazione del PM (96 kB)
Apertura cassaforte senza autorizzazione del PM - Giustizia & Sentenze N. 25-2015
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