Da tre recentissime pronunce della Corte di Cassazione si apprende che, nell’ambito dell’attività di verifica fiscale “in loco”, non costituiscono circostanze idonee a rendere nullo l’atto impositivo, pur integrando violazioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 12 della L. 212 del 2000, la mancata rappresentazione al contribuente delle specifiche ragioni della verifica e dell'oggetto che la riguarda, e l’esame della contabilità in un luogo diverso da quello indicato dal soggetto sottoposto a verifica.
Da un lato, occorre considerare che gli Uffici finanziari godono di un’ampia discrezionalità in ordine alle modalità di svolgimento della propria attività ispettiva, dall’altro, è necessario che la violazione procedurale abbia pregiudicato in concreto il diritto di difesa del contribuente.
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Asporto della contabilità senza consenso (325 kB)
Asporto della contabilità senza consenso - Giustizia e Sentenze n. 83 - 2018
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