Stando a una recente pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione, non può considerarsi nullo l'avviso di accertamento la cui motivazione faccia riferimento a un altro atto non allegato, ma già conosciuto o, comunque, agevolmente conoscibile dal contribuente.
Indice argomenti
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Motivazione “per relationem” dell’avviso di accertamento
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Inquadramento normativo
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Il caso
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Sulla chiarezza e motivazione degli atti
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Sulla prova della falsità delle fatture
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Rinvio della causa alla C.G.T. di 2° grado per nuovo esame
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Motivazione per relationem. Sufficiente citare le fatture (PDF) (309 kB)
Motivazione per relationem. Sufficiente citare le fatture
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