Nel caso in cui l’Agente della Riscossione utilizzi direttamente il servizio postale per portare a conoscenza del contribuente i propri atti, senza quindi avvalersi dell’intermediazione dell’Ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore diverso da quello postale, la consegna effettuata a mani del portiere dello stabile, dov’è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario, perfeziona, di per sé, il procedimento notificatorio, perché si seguono le regole postali ordinarie, che non prevedono l’invio della successiva raccomandata di cui agli artt. 139 c.p.c. e 7 L. n. 890/1992.
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Atti tributari. Consegna postale al portiere (321 kB)
Atti tributari. Consegna postale al portiere - Fiscal Sentenze n. 137 - 2021
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