Laddove l’Amministrazione abbia semplicemente proceduto alla mera rinotifica del medesimo accertamento, non si può procedere all’annullamento del secondo avviso perché non motivato sulla base di nuovi elementi, come se si trattasse di un accertamento integrativo ex art. 43, comma 3, del Dpr. n. 600/1973. In tal caso, nel verificare la sussistenza della motivazione del secondo avviso di accertamento, il giudice deve indagare non già sul piano della integrazione "in aumento" della pretesa tributaria e, quindi, sulla sussistenza di nuovi elementi da esporre nella motivazione dell'atto, bensì sul diverso piano delineato dall'art. 2 -quater del Dl. n. 564/1994, conv. in L. n. 656/1994, in tema di autotutela.
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Autotutela sostitutiva, parziale e accertamento integrativo (285 kB)
Autotutela sostitutiva, parziale e accertamento integrativo - Fiscal Sentenze n. 130 - 2020
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