Con la sentenza n.26508 del 6 maggio 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che la procedura del D.Lgs. n. 462 del 1997 propone la facoltà del pagamento immediato o dilazionato, subordinato unicamente al rispetto della condizione del versamento della prima rata nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'avviso bonario (oppure di novanta giorni dalla formazione dell'avviso telematico). La scadenza del termine determina la perdita della possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni al 10% e del beneficio del pagamento dilazionato. Infatti, dopo la notifica dell'avviso bonario a seguito del controllo automatico (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis), il contribuente può regolarizzare la propria posizione pagando, tramite modello F24, l'imposta omessa oltre a sanzioni ridotte e ai relativi interessi. Il pagamento tardivo comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo e la sanzione pari al 30% e degli interessi legali.
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Avviso bonario. Sanzioni (218 kB)
Avviso bonario. Sanzioni - Fiscal Sentenze n. 182 - 2021
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