8 luglio 2024

Proroga e sospensione di adempimenti, versamenti e avvisi bonari nella “pausa estiva”

Autore: Francesco Paolo Fabbri
Nel mese di agosto (e in parte anche oltre) risultano prorogati e/o sospesi diversi termini di natura procedimentale, tra cui quello per effettuare adempimenti e versamenti tributari, per produrre documenti e informazioni nell’ambito di verifiche (non “sostanziali”) e per versare quanto dovuto sulla base dei c.d. “avvisi bonari” – o per fornire i chiarimenti che li riguardano. Oltre a quanto previsto in materia dal “Decreto Adempimenti”.

Nel mese di agosto, e in alcuni casi anche nei primi giorni di settembre, risultano sospesi i termini:
  1. per l’effettuazione di versamenti e adempimenti fiscali;
  2. relativi alle richieste di documenti e informazioni in caso di verifiche fiscali (non di carattere “sostanziale”);
L’art. 37, comma 11-bis, primo periodo del D.L. 223/2006 prevede infatti a regime che, gli adempimenti fiscali e il versamento di imposte, contributi dovuti all’INPS e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il successivo 20 di agosto.

Il secondo periodo della disposizione appena citata introduce poi una diversa sospensione, riguardante le richieste ai contribuenti di documenti e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria: viene infatti specificamente previsto che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

Da notare che, trattandosi di una “sospensione” dei termini, ha di fatto luogo il “non decorso” dei medesimi (i quali risultano tamquam non esset), fattispecie che si differenzia quindi dalla “proroga” (o “differimento”) vista per i versamenti in scadenza nel periodo 01/08-20/08 di ogni anno, laddove si ha semplicemente uno spostamento in avanti, stabilito dalla legge, dei termini originariamente previsti. Per questo motivo, tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 01/08/2024 e il 04/09/2024 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dal successivo 05/09/2024.

Rientrano in simile casistica, tra le altre, le diverse ipotesi di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/1973, tra cui (a titolo esemplificativo):
  • comma 1, n. 2) per l’invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. “indagini finanziarie”;
  • comma 1, n. 3) che riguarda l’invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento;
  • comma 1, n. 4) relativamente all’invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti;
  • comma 1, n. 6) per la richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.
Diversamente, non risultano sospesi – per espressa previsione normativa – i termini per le richieste effettuate nell’ambito dei c.d. “controlli sostanziali” (attività di accesso, ispezione e verifica), così come le procedure di rimborso dell’IVA.

Va però notato che l’art. 19, comma 1 del c.d. “Decreto Adempimenti” (D.Lgs 1/2024) – commentato peraltro dall’Agenzia delle Entrate nella propria circolare n. 9/E del 02/05/2024 (§ 4) – ha a sua volta introdotto due periodi di sospensione nell’arco dell’anno che riguardano però lo stesso invio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dalla stessa. Nello specifico, nel periodo che va dal 1° al 31 agosto (così come dal 1° al 31 dicembre), risulta precluso all’autorità fiscale l’invio dei seguenti atti, anche se siano già stati elaborati o emessi, salvi i casi in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza (tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione):
  • comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA;
  • comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973;
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412 della Legge 311/2004;
  • inviti all’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’art. 1, commi 634-636 della Legge 190/2014.
Su quanto appena visto si può peraltro notare, come altresì reso noto dall’Agenzia nella richiamata circolare n. 9/E/2024 (pag. 35 e ss.), che la previsione in discorso non tocca quanto stabilito dall’art. 7-quater, comma 17 del D.L. 193/2016, a partire dal 2017, circa l’ulteriore sospensione, sempre dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno – 2024 compreso quindi – per i versamenti collegati:
  • a) ai c.d. avvisi bonari – ossia gli esiti dei derivanti dai controlli automatici – e ai controlli formali;
  • b) agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata.
In proposito è noto che le comunicazioni di irregolarità (o, per l’appunto, gli avvisi bonari) sono quelle che vengono inviate al contribuente (anche per il tramite dell’intermediario) e in cui l’Agenzia delle Entrate indica, fra le altre cose, la maggiore imposta che può risultare dovuta, la sanzione ridotta ad 1/3 di quella ordinaria (pari al 30%) – ossia del 10% – gli interessi, calcolati (al tasso del 3,5% annuo) dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento all’ultimo giorno del mese antecedente alla “Data di elaborazione della comunicazione” indicata nell’avviso, e l’avvertenza che il beneficio della sanzione ridotta visto in precedenza è fruibile entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Ebbene, se il contribuente (o il sostituto d’imposta) provvede a pagare le somme dovute entro detto termine di 30 giorni:
  • dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, ovvero
  • della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta;
l’iscrizione a ruolo di cui all’art. 2, comma 1 del D.Lgs 462/1997 non è eseguita, in tutto o in parte, con possibilità di beneficiare delle agevolazioni sanzionatorie viste in precedenza.

Anche per la disciplina in esame, che si sostanzia in una “sospensione”, va quindi considerato che, qualora il termine di 30 giorni per adempiere a quanto richiesto dall’avviso bonario, oppure fornire gli appositi chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, inizi a decorrere nel periodo che va dal 01/08/2024 al 04/09/2024, lo stesso slitterà al 05/09/2024 (termine del periodo di sospensione).

Sul punto va notato che, in caso di scelta per la ricezione dell’avviso bonario in via telematica attraverso l’intermediario (con barratura dell’apposita casella nel frontespizio del modello di dichiarazione), i 30 giorni non decorrono dalla data di ricezione dell’atto, iniziando dopo 60 giorni dalla data in cui l’avviso è stato ricevuto dall’intermediario stesso.
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