La notifica della cartella di pagamento può avvenire con deposito del plico presso la casa comunale se, in esito alle ricerche compiute presso l’indirizzo indicato nella visura camerale, risulta che la società si è trasferita “in località ignota”. Quanto alla procedura notificatoria per gli irreperibili, dalla relata devono sì emergere le ricerche effettuate per rintracciare il destinatario dell’atto, ma dette ricerche non devono consistere in ogni sorta di indagine “che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica”, essendo sufficiente che l’agente notificatore svolga ricerche, ad esempio, presso gli uffici anagrafici o presso il luogo di ultima residenza conosciuta del notificando, ossia in quelle direzioni in cui è ragionevole ritenere che siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale domicilio.
È quanto emerge dall’ordinanza 10 dicembre 2015, n. 24958, della Sesta Sezione Civile-T della Cassazione.
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Azienda trasferita in luogo ignoto. Notifica (116 kB)
Azienda trasferita in luogo ignoto. Notifica - Giustizia e sentenze n. 3-2016
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