Il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose non è integrato dalla sola indebita compensazione di crediti di imposta - a differenza di quello di cui all'art. 10-quater, comma 2, D.Lgs. n. 74 del 2000, che è fattispecie di mera condotta -, ma richiede anche il fallimento della società, sia che lo si consideri condizione obiettiva di punibilità ed evento "esterno" del reato, tuttavia essenziale, sia che lo si ritenga evento "interno" ed elemento costitutivo improprio del reato. Così si esprime sostanzialmente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21485 del 31 maggio 2021.
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Bancarotta fraudolenta impropria (213 kB)
Bancarotta fraudolenta impropria - Fiscal Sentenze n. 115 - 2021
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